Giugno 2007
Fonte: Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore
Compravendita immobiliare: contratto preliminare e imposta di registro
Il contratto preliminare per la vendita di bene immobile, se soggetto ad IVA, deve essere registrato? Quali sono le aliquote per la caparra confirmatoria e gli acconti? Se interviene una mediazione immobiliare deve comunque essere registrato indipendentemente dall'applicazione dell'IVA? Quali sono le aliquote? L'esperto risponde...
Ai sensi dell'art. 10, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986, sono soggetti a registrazione in termine fisso i "contratti preliminari di ogni specie" . L'obbligo di registrazione deve dunque essere adempiuto entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo (60 giorni in caso di atto formato all'estero), a prescindere dalla rilevanza o meno ai fini IVA degli acconti eventualmente dovuti in dipendenza del contratto preliminare.
L'imposta di registro è dovuta:
• in misura fissa (168,00 euro) se il contratto preliminare non prevede il pagamento di alcun importo, oppure il pagamento di somme dovute a titolo di acconto sul prezzo e soggette ad IVA;
• nella misura dello 0,5% se il contratto preliminare prevede il pagamento di somme dovute a titolo di caparra confirmatoria (combinato disposto degli artt. 10 e 6, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86);
• nella misura del 3% se il contratto preliminare prevede il pagamento di somme a titolo di acconto non soggette ad IVA (combinato disposto degli artt. 10 e 9, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86).
L'art. 1, comma 46, lett. a), Legge n. 296/2006, inserendo la nuova lettera d-bis) nell'art. 10, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ha esteso agli agenti di affari in mediazione, iscritti nella sezione degli agenti immobiliari dei ruoli tenuti presso le CCIAA di cui all'art. 2, Legge n. 39/1989, l'obbligo di richiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività di intermediazione.
Per gli stessi contratti, giusta il disposto dell'art. 1, comma 46, lett. b), Legge n. 296/2006, che inserisce a tal fine il nuovo co. 1-bis nell'art. 57, D.P.R. n. 131/86, gli agenti immobiliari sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione.
La norma non ha subito variazioni ad oggi
Ennio Alessandro Rossi, commercialista in Brescia