La “Registrazione Fonografica” dell’Assemblea Condominiale, su nastro magnetico o su compact disc,*non può essere negata, immotivatamente, dall’amministratore del condominio, qualora sia richiesta da un singolo condominio a garanzia dello svolgimento della stessa.*
La stragrande maggioranza di noi, ordinari cittadini, ha a che fare periodicamente con quella straordinaria “espressione di democrazia di base” che è rappresentata dall’assemblea condominiale.
L’assemblea è, infatti, l’organo principale del condominio, la sua “colonna portante”, di cui esprime la suprema volontà. Nel contempo, diviene spesso un vero e proprio “covo dei veleni”, ogni qualvolta in essa devono essere prese decisioni più o meno importanti, relative al funzionamento del condominio, che necessitano del consenso della maggioranza e , talvolta, dell’ unanimità dei condomini e degli inquilini residenti, aventi il diritto a prendere parte alla stessa.
E’ utile chiarire che le volontà dei singoli condomini, espresse nell’ambito assembleare, non si sommano, bensì si “fondono”. Ciò significa che,*quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti. Inoltre nessuna decisione importante può essere presa fuori dall’assemblea , nemmeno se fosse scritta su un pezzo di carta e controfirmata dalla grande maggioranza dei condomini, perché la legge indica l’assemblea come l’ unico luogo ove può “formarsi” la volontà decisionale del condominio.
L’espressione della volontà condominiale , che si concretizza nelle delibere assembleari, deve essere “verbalizzata” in assemblea e trascritta nel registro che l’amministratore deve tenere e trasmettere al suo successore.*
Ma l’assemblea condominiale, spesso fonte di ansie e dispendio di energie, può , anche, essere registrata? Alla stregua della linea di pensiero manifestata dal “Garante della privacy”, che si è espresso, solo di sfuggita, nel provvedimento del 18 maggio 2006 , affermando che “….la videoregistrazione in assemblea prevede il consenso di tutti i partecipanti, compreso quello di eventuali estranei, non condomini, ad essa invitati, come i tecnici o gli incaricati di ditte in previsione di contratti di appalto», sembrerebbe doversi propendere per una soluzione negativa al quesito.
Ma, qualora, la richiesta di registrazione dei “lavori” dell’assemblea condominiale sia relativa alla semplice registrazione fonografica, su nastro magnetico o su “compact disc” , la questione giuridica cambia, e l’autorizzazione al tale richiesta di “riproduzione vocale su nastro o cd”, effettuata da un condomino partecipante all’assemblea,*non può essere respinta, immotivatamente, dal presidente dell’assemblea, pena l’impugnazione del verbale di assemblea per vizio del procedimento assembleare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1137 del codice civile.
E’ quanto deciso da una recente sentenza del Tribunale di Foggia che, richiamando l’unica precedente pronuncia giurisprudenziale in materia (Tribunale di Bologna, 25 marzo 1999, n. 596), ha affermato che “ …per analogia fra la normativa condominiale e quella societaria, deve ritenersi applicabile l’art. 2371 del Codice civile, secondo cui l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dai convenuti; pertanto, l’autorizzazione alla registrazione fonografica dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio,*che la registrazione su nastro magnetico o compact disc venga allegata al verbale e trascritta al termine dell’assemblea.*
Nella sua pronuncia il Tribunale dauno ha evidenziato che “… in assenza di puntuali disposizioni del regolamento contrattuale/condominiale, il presidente dell’assemblea non può discrezionalmente negare la registrazione fonografica, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, al punto che il rifiuto del presidente può essere impugnato ex articolo 1137 del Codice civile, per vizio del procedimento assembleare».
Il magistrato foggiano ha, così, inteso accogliere l’impugnativa di una delibera assembleare, avanzata da un condomino, partecipante all’assemblea, che non aveva espresso il proprio voto favorevole alla delibera di approvazione del consuntivo delle spese relative all'esercizio condominiale, a causa ,anche, dell'assenza materiale in assemblea della documentazione contabile a supporto del conto presentato dall’amministratore. Il condomino dissenziente aveva, per l’appunto, richiesto all’amministratore-presidente dell’assemblea di “registrare fonograficamente” i lavori della seduta assembleare , “incassando” un netto immotivato diniego dallo stesso.
Da qui, tramite un legale, il ricorso al Tribunale di Foggia e la successiva recente sentenza di accoglimento delle proprie istanze, avanzate con l’atto giudiziario.
Foggia, 11 giugno 2009 Avv. Eugenio Gargiulo*