bruga

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buonasera volevo porvi il seguente quesito:puo un condomino alla fine dell assemblea, quando l"amministratore legge il verbale,registrare su registratore portatile??grazie buonaserata,antonio
 

condobip

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La “Registrazione Fonografica” dell’Assemblea Condominiale, su nastro magnetico o su compact disc,*non può essere negata, immotivatamente, dall’amministratore del condominio, qualora sia richiesta da un singolo condominio a garanzia dello svolgimento della stessa.*
La stragrande maggioranza di noi, ordinari cittadini, ha a che fare periodicamente con quella straordinaria “espressione di democrazia di base” che è rappresentata dall’assemblea condominiale.
L’assemblea è, infatti, l’organo principale del condominio, la sua “colonna portante”, di cui esprime la suprema volontà. Nel contempo, diviene spesso un vero e proprio “covo dei veleni”, ogni qualvolta in essa devono essere prese decisioni più o meno importanti, relative al funzionamento del condominio, che necessitano del consenso della maggioranza e , talvolta, dell’ unanimità dei condomini e degli inquilini residenti, aventi il diritto a prendere parte alla stessa.
E’ utile chiarire che le volontà dei singoli condomini, espresse nell’ambito assembleare, non si sommano, bensì si “fondono”. Ciò significa che,*quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti. Inoltre nessuna decisione importante può essere presa fuori dall’assemblea , nemmeno se fosse scritta su un pezzo di carta e controfirmata dalla grande maggioranza dei condomini, perché la legge indica l’assemblea come l’ unico luogo ove può “formarsi” la volontà decisionale del condominio.
L’espressione della volontà condominiale , che si concretizza nelle delibere assembleari, deve essere “verbalizzata” in assemblea e trascritta nel registro che l’amministratore deve tenere e trasmettere al suo successore.*
Ma l’assemblea condominiale, spesso fonte di ansie e dispendio di energie, può , anche, essere registrata? Alla stregua della linea di pensiero manifestata dal “Garante della privacy”, che si è espresso, solo di sfuggita, nel provvedimento del 18 maggio 2006 , affermando che “….la videoregistrazione in assemblea prevede il consenso di tutti i partecipanti, compreso quello di eventuali estranei, non condomini, ad essa invitati, come i tecnici o gli incaricati di ditte in previsione di contratti di appalto», sembrerebbe doversi propendere per una soluzione negativa al quesito.
Ma, qualora, la richiesta di registrazione dei “lavori” dell’assemblea condominiale sia relativa alla semplice registrazione fonografica, su nastro magnetico o su “compact disc” , la questione giuridica cambia, e l’autorizzazione al tale richiesta di “riproduzione vocale su nastro o cd”, effettuata da un condomino partecipante all’assemblea,*non può essere respinta, immotivatamente, dal presidente dell’assemblea, pena l’impugnazione del verbale di assemblea per vizio del procedimento assembleare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1137 del codice civile.
E’ quanto deciso da una recente sentenza del Tribunale di Foggia che, richiamando l’unica precedente pronuncia giurisprudenziale in materia (Tribunale di Bologna, 25 marzo 1999, n. 596), ha affermato che “ …per analogia fra la normativa condominiale e quella societaria, deve ritenersi applicabile l’art. 2371 del Codice civile, secondo cui l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dai convenuti; pertanto, l’autorizzazione alla registrazione fonografica dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio,*che la registrazione su nastro magnetico o compact disc venga allegata al verbale e trascritta al termine dell’assemblea.*
Nella sua pronuncia il Tribunale dauno ha evidenziato che “… in assenza di puntuali disposizioni del regolamento contrattuale/condominiale, il presidente dell’assemblea non può discrezionalmente negare la registrazione fonografica, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, al punto che il rifiuto del presidente può essere impugnato ex articolo 1137 del Codice civile, per vizio del procedimento assembleare».
Il magistrato foggiano ha, così, inteso accogliere l’impugnativa di una delibera assembleare, avanzata da un condomino, partecipante all’assemblea, che non aveva espresso il proprio voto favorevole alla delibera di approvazione del consuntivo delle spese relative all'esercizio condominiale, a causa ,anche, dell'assenza materiale in assemblea della documentazione contabile a supporto del conto presentato dall’amministratore. Il condomino dissenziente aveva, per l’appunto, richiesto all’amministratore-presidente dell’assemblea di “registrare fonograficamente” i lavori della seduta assembleare , “incassando” un netto immotivato diniego dallo stesso.
Da qui, tramite un legale, il ricorso al Tribunale di Foggia e la successiva recente sentenza di accoglimento delle proprie istanze, avanzate con l’atto giudiziario.
Foggia, 11 giugno 2009 Avv. Eugenio Gargiulo*
 

luciano1949

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Abito in un "cortiletto comune" dove si affacciano e ne fanno uso 5 proprietà, non lo definiamo condominio ma avendo spazi e manutenzioni comuni, ogni tanto, mediamente ogni 2 anni ci riuniamo per valutare lavoretti o sistemazioni che riguardano appunto quello che abbiamo in comune.
Già dalle prime volte, unanimamente, si è deciso di registrare la riunione dall'inizio alla fine, e negli ultimi tempi, vista la facilità, invece del verbale, ci si consegna un CD con la registrazione, da allora, non ci sono più discussioni, del tipo: "Io l'avevo detto" "tu avevi fatto" "avevamo concordato" ecc.
A suo tempo, qualcuno aveva dubitato della legalità di registrare o meno l'intera assemblea ma non avevamo trovato nulla che lo vietasse.
In tanti condomini che frequento, non sono pochi coloro che registrano le intere assemblee, e mi confermano anche che, un registratore acceso, spegne parecchio le velleità di quelli che, "fanno assemblee alla Fantozzi".
 

angelo41

Nuovo Iscritto
Ho esperienze tragiche di alcune assemblee di condominio; Segretari che rifiutavano di mettere dichiarazioni a verbale; Approvazione di lavori senza maggioranza millesimale; lavori aggiuntivi pagati senza fattura; bollette per il riscaldamento per un consumo presunto.
Naturalmente di leggere il verbale a fine seduta non se parla nemmeno. Dopo un mese diventa tutto regolare ed occorre pagare.
Impugnare un verbale di assemblea significa fare una causa al tribunale civile? E quanto dura? senza contare le spese.
 

adimecasa

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Il verbale viene redatto dal segretario dell'assemblea e di solito è un condomino, sotto la sorveglianza del presidente che di solito è pure un condomino, non vedo quali motivi hanno di non redare un verbale non conforme a quanto letto ed approvato in assemblea, ( che non ci sia qualche coda di paglia):daccordo:;):idea:
 

luciano1949

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Il verbale viene redatto dal segretario dell'assemblea e di solito è un condomino, sotto la sorveglianza del presidente che di solito è pure un condomino, non vedo quali motivi hanno di non redare un verbale non conforme a quanto letto ed approvato in assemblea, ( che non ci sia qualche coda di paglia):daccordo:;):idea:

Vero, ci possono essere code di paglia, ma non è cosa rara trovarsi lavori fatti e situazioni diverse dalle preannunciate che si discostano dal verbale e sentirsi dire che... sono state accennate, ne avevamo parlato i assemblea, sono state cambiate perchè avevamo detto ec ecc, e quando le code di paglia si sono bruciate, chi le aveva?

Fortunatamente, come ho scritto più sopra, non ho "problemi di condominio" ma dove abitavo fino a una20na di anni fa, il condominio contava 80 appartamenti, e chi decideva e sbrigava erano i pochi residenti dalla costruzione del palazzo, che di fatto davano ordini all'amministratore e facevano come se tutto il palazzo fosse di loro pochi.
Impuntarsi e volere registrare tutta l'assemblea o almeno la lettura del verbale (pretenderlo) è il minimo che serve a tutelarsi.
 

adimecasa

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ma quando ricevi il verbale dell'assemblea, se non è conforme ha quando deciso nella stessa si deve impugnare nei 30 gg. e rendi nulla la decisione e l'assemblea ciao
 

luciano1949

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ma quando ricevi il verbale dell'assemblea, se non è conforme ha quando deciso nella stessa si deve impugnare nei 30 gg. e rendi nulla la decisione e l'assemblea ciao

Ma se una registrazione audio mi permette di evitare di complicarmi la vita, (impugnare il verbale, mandare raccomandate, sentire un legale e tutto ciò che ne deriva) chi mi vieta di farlo, qualcosa non è conforme? una semplice telefonata a ricordare a chi sta SGARRANDO, che c'è un audio in possesso di tutti o di molti, di fronte ad una prova-provata, non credo che esista un masochista del verbale, non credi? a meno che, come hai scritto prima ci si sia bruciata la "coda e la criniera..."
Comunque sia rispetto i tuoi punti di vista, e poi tutto dipende anche con che condomini vivi, i miei di allora decidevano e facevano, io ultimo arrivato avrei dovuto litigarci o lasciar perdere, ho scelto la seconda e mi sono comprato casa da un'altra parte, da solo...
ciao
 

adimecasa

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Luciano 1949 sei pure di Bergamo- io non vivo i condominio, ma da 40 anni amministro condomini, sia per averli ristrutturati che costruiti, creando tabelle millesimali delle proprietà, non ho mai visto una registrazioni delle letture del verbale, lette e sottoscritte da un segretario da te eletto in assemblea, e convalidato da un presidente pure eletto dall'assemblea stessa. vedi un po te se erro in qualche cosa ciao
 

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