A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale.
In altri termini, non deve essere presentata la dichiarzione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Non si deve inoltre presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni in cui vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Si sottolinea che possono essere consultati gratuitamente i dati catastali relativi agli immobili, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito
Agenzia del Territorio - Home.
da :
http://www.dossier.net/guida/tab02.htm