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L'avevo già considerato nell'intervento n.3Tutto dipende dall'arrotondamente precedente, poichè il numero di vani va arrotondato al numero intiero o al mezzo.
D.L 78/10.c'è un D.L. che obbliga il proprietario ha dichiarare che la planimetria e ditta catastale devono essere conformi, altrimenti si tratta di dichiarazione mendace. fate voi.
Dipende se le modifiche urbanistiche erano state precedentemente assentite. Se non lo fossero state si sta eseguendo un censimento di un abuso edilizio.Agli effetti della commerciabilità del bene e della validità dell'atto, la planimetria catastale deve corrispondere allo stato attuale dell'immobile, per cui ritengo necessario provvedere al suo aggiornamento, cosa semplice e non troppo onerosa.
Quello che mi domando invece è se la modifica effettuata necessitava o meno di autorizzazioni urbanistiche (su questo punto i tecnici presenti su Propit ci potranno sicuramente delucidare).
Quindi, Daniele, mi sembra di capire che, a tuo parere, qualora le modifiche apportate non siano state assentite, non è sufficiente rifare la nuova planimetria catastale, ma bensì prima "sanare l'abuso" (se sanabile) e successivamente presentare la nuova planimetria.Dipende se le modifiche urbanistiche erano state precedentemente assentite. Se non lo fossero state si sta eseguendo un censimento di un abuso edilizio.
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