Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Quello è il comma1...come scritto devi leggere il comma 2:

Dispositivo dell'art. 467 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - Delle successioniTitolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)Capo IV - Della rappresentazione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti [legittimi e naturali
] (1) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può [463] o non vuole accettare l'eredità o il legato (2).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto (3) per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale


Ora temiamo di ricevere un testamento simile anche da parte di mia nonna

Ps.
Questa non è la mia branca di Diritto preferita.
 
Ultima modifica:

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Qui forse mi sono "buttato in avanti"...se la "nonna" ha fatto testamento ed ha previsto un "sostituto" a chi non poteva (premorto) accettare ...allora la "rappresentazione" non ha valenza.
Solo per quanto riguarda la quota disponibile.
Io andrei se possibile da un Notaio...
Un avvocato potrebbe non essere specializzato in tal branca e un Notaio è decisamente uno scalino sopra (non me ne voglia @Franci63 ) :fiore:
Perché dovrei volertene ? Ci si confronta sul forum,ma ogni professionista ha le sue funzioni. (è come in ogni professione non tutti sono ugualmente competenti,ho incontrato per lavoro anche pessimi notai)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo per quanto riguarda la quota disponibile.

???
La quota di "disponibile" è quella di cui il testatore può disporre liberamente a prescindere da qualunque altro dispositivo.

Per quanto indicato al comma 2 dell' Art. 467 in caso di testamento, la "sostituzione" prevale sulla "rappresentazione".
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
???
La quota di "disponibile" è quella di cui il testatore può disporre liberamente a prescindere da qualunque altro dispositivo..
Grazie della spiegazione lapalissiana ...;)

Per quanto indicato al comma 2 dell' Art. 467 in caso di testamento, la "sostituzione" prevale sulla "rappresentazione".
Intendo dire che solo per la quota disponibile non si ha rappresentazione ,ma sostituzione, se il testatore ha già previsto l'alternativa in caso di premorienza dell'erede designato.

Per quanto riguarda la quota di legittima sostengo che l'operare della sostituzione non può pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: l'ultimo comma dell'art. 536 c.c. enuncia che a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ora ho inteso...in effetti non avevo memoria di quell'ultimo comma da te citato....che prevale su tutto.
Chiedo venia ....e grazie per la "rispolverata".


Quindi per ricapitolare: nipoti hanno certamente diritto alla quota che sarebbe spettata al padre...ma il timore paventato:
mio nonno, infatti dopo la sua morte ci è stato presentato un testamento in cui era stato annotato che più della metà della proprietà di mio nonno era stata lasciata a mio zio, mentre solo una piccola parte a me e mio fratello, in quanto mio zio gli aveva fatto assistenza.
Ora temiamo di ricevere un testamento simile anche da parte di mia nonna

Visto il precedente il timore è ben più che una certezza.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi per ricapitolare: nipoti hanno certamente diritto alla quota che sarebbe spettata al padre...
Corretto.
Se c'è un testamento la nonna può destinare a chi vuole (quindi anche al figlio) la quota disponibile pari a 1/3,il figlio avrà 1/3 di legittima e i nipoti avranno 1/3 di legittima spettante al padre premorto da dividere tra loro.
Se non c'è testamento 1/2 al figlio e 1/2 ai nipoti (da dividere tra loro)
Credo che ora possiamo concordare su tutto .
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
infatti dopo la sua morte ci è stato presentato un testamento in cui era stato annotato che più della metà della proprietà di mio nonno era stata lasciata a mio zio, mentre solo una piccola parte a me e mio fratello,
il testamento di tuo nonno doveva rispettare le seguenti quote: 1/4 del valore delle proprietà alla moglie (tua nonna); 1/2 del valore delle proprietà ai figli da dividere in parti uguali (1/4 a tuo zio; 1/8 a te e 1/8 a tuo fratello) e 1/4 delle sue proprietà a chiunque tuo nonno volesse destinare. Quindi tuo zio poteva riceve 1/4+1/4=2/4=1/2 delle proprietà del padre.
Se tua nonna ha fatto o non ha fatto testamento le quote ereditarie te le ha già dette @Franci63
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto