capitolo privacy
L'amministratore di condomino può trattare solo informazioni sui condomini che siano pertinenti la propria attività di gestione, ma non deve eccedere rispetto alle finalità perseguite.
Lo ha chiarito il Garante della privacy in risposta ad alcuni quesiti sulle novità introdotte dalla legge numero 220 del 2012, che ha modificato la disciplina del condominio. In particolare, secondo quanto sottolineato dall'Autorità, il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni date all'amministratore per la tenuta del "registro di anagrafe condominiale". Per contro può invece chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale.
L'amministratore può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali , la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune.
Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati personali ( ndr: fesseria visto che sono pubblici e pertanto comunque reperibili nei registri fondiari ) -
Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle condizioni di sicurezza, con l'entrata in vigore del decreto destinazione Italia i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio. (altra fesseria: se un signore cucina con le bombole in pieno centro alimentate da tubi spelacchiata usurati prossimi alla foratura non è data neppure la possibilità di chiedere; Se poi si addormenta con la fiamma accesa ed esplode il condominio chi è il colpevole ? vedo già i titoloni: "ma l'AC dove era? all'impiccagione ") L'Autorità ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti sul cosiddetto conto condominiale, che deve essere autorizzato da ll Assemblea ,aperto e utilizzato dall'amministratore, e sul diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa documentazione.
In particolare, a seguito della riforma, il Garante aveva chiarito in un primo momento che nonostante il conto fosse intestato al condominio i singoli condòmini erano autorizzati a recarsi personalmente in banca o Posta per farsi rilasciare copia di estratti conto bancari o postali direttamente . In un secondo pronunciamento L'autority ha rettificato dichiarando che ottenere l'EC conforme è possibile ottenerlo solo dall' AC senza necessità di oscuramento dei dati personali degli altri condomini e di terzi ivi richiamati (altra fesseria: così qualche AC furbo scannerizza EC fasulli e li spaccia come buoni)