Ennio, parti dal presupposto che i genitori fossero solo separati. Ma la figlia chiama la vedova, moglie. Pertanto, il padre ha ottenuto il divorzio o è diventato vedovo e quindi si è potuto risposare. Quando la mamma è morta era separata o divorziata? Credo che solo dopo avere chiarito questi dubbi si possa dare un giudizio valido
Correggetemi se sbaglio, ragionando:
Partiamo dalla ipotesi che la donataria opti per la restituzione di quanto ricevuto dalla donazione tal che si debbano rideterminare le porzioni spettanti al pari che la donazione non fosse mai stata operata:
fase 1 -il primo 50% (all'atto del decesso i coniugi erano separati, Gianco a questo mi riferisco ) : Per effetto del decesso della madre la quota è andata (se non c'era testamento) in successione per il 50% alla figlia UNICA e per 50% al padre ( a questo punto la figlia vanta il 25% della PP ed il padre il 75% in quanto già deteneva il 50%
fase 2-il 75% della PP del padre va in successione ( senza testamento) : il 37,25% della PP va alla figlia ed il 37,25% della PP alla nuova moglie
Rectius: nella ipotesi peggiorativa alla figlia spetterebbe il 62,50% della PP
Chiedo a Luigi: se la signorina che ha postato non fosse collaborativa conviene davvero alla seconda moglie chiedere la divisione quando Lei puo' abitare la casa tranquillamente fino alla morte ? Diversamente , in fatto La Nuda Prorietà del bene non rischierebbe di essere strasvenduta in sede di asta ? Quale 'assegnatario acquisterebbe in questo periodo (dove in Asta fioccano case libere da ogni vincolo ) un bene gravato da un diritto di abitazione se non ad un prezzo pari ad una "cicca di tabacco." ?
Ecco perchè affermo che gli estremi per una composizione ci sono tutti
Chiaramente se dal secondo matrimonio fosse nato un figlio, ciò rimaderebbe il problema : al decesso della seconda moglie i comproprietari si ritroverebbero punto a capo con il problema irrisolto
Ovviamente in presenza di testamento , questo potrebbe sfasare le quote come sopra ipotizzate, per effetto della piena libertà del testatore di pianificare liberamente l'attribuzione della "quota disponibile"