TASSE DONAZIONI
Le donazioni e le liberalità sono escluse da imposizione tributaria se effettuate nei confronti del:
A) coniuge
B) discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote)
C) altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote, cugini)
Se invece il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate (convivente non coniugato, cognati, suoceri e genero/nuora ecc) bisogna distinguere a seconda del valore della quota donata:
- se non supera l’importo di 180.759,91 euro (516.456,90) euro per i soggetti portatori di handicap) non si applica alcuna imposta sui trasferimenti, (nemmeno quella di registro) in misura fissa. Naturalmente, in presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari restano applicabili le imposte ipotecarie e catastali.
- se supera il detto importo, sulla quota eccedente si applica l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni i relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso come risulta dalla tabella qui di seguito riportata.
La franchigia di 180.759,91 euro (o di 516.456,90 euro per i portatori di handicap) spetta una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona, sia per donazione o altre liberalità sia per successione
Beni* Imposta applicabile sulla parte eccedente 180.759,91 €
Terreni agricoli 15%
Terreni non agricoli 8%
Prima casa 3%
Fabbricati vincolati 3%
Altri fabbricati 7%
Immobili situati in aree soggette a piani urbanisti vincolati 1%
Aziende** 3%
Denaro, gioielli ed opere d’arte 3%
Partecipazioni sociali 168 €
Crediti*** 0,50%
Titoli di Stato 0,50%
*salvo diversamente disposto, la base imponibile dei beni tassati è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. Alle medesime disposizioni si rinvia per gli adempimenti relativi al pagamento dell’imposta. Va precisato che le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni e franchigie già vigenti in materia di imposta sulle successioni si intendono riferite all’imposta di registro dovuta per gli atti di donazione soggetti, cioè quelli di importo superiore alla franchigia.
** nella base imponibile non si considera l’avviamento
*** la base imponibile dei crediti fruttiferi è comprensiva di interessi;quella dei crediti fruttiferi scadenti oltre un anno dall’atto di donazione, è costituita dal valore attuale calcolato secondo il saggio degli interessi legali.
Sono escluse da tassazione:
1) Le donazioni di modico valore aventi per oggetto beni mobili
2) I meri comportamenti donativi che non si concretizzano in atti ( pagamento di debito altrui)
3) Le donazioni o le liberalità indirette ( collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari o il trasferimento di aziende che siano già assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA.
4) Le donazioni relative a spese non soggette a collazione (vedi guida successioni) tra le quali rientrano per esempio, le spese di mantenimento o di educazione nonché quelle sostenute per malattia.
avvocati24ore.it Le tasse da pagare sulle donazioni
Auguri