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Proprio perché indebitata, potrebbe trovare quel coraggio.la figlia indebitata, in prima persona, difficilmente avrà il coraggio di avanzare pretese.
Lo pretenderanno i suoi creditori, che sono legittimati attivi all'azione di riduzione, attraverso l'azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c.quindi meglio non pretendere niente
Forse ho capito male, ma chi ritiene di avere avuto lesione del suo diritto di legittima lo potrà fare solo dopo che il suo diritto risulterà leso.E la figlia non può rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive finché il donante è in vita, poiché in contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c.
Hai capito bene. Quello che non avevi capito, è che la "dichiarazione nella quale accetta che la quota che sarebbe spettata a lei vada al figlio" sarebbe carta straccia, proprio in base a quanto ho scritto (art. 458 c.c.).Forse ho capito male, ma chi ritiene di avere avuto lesione del suo diritto di legittima lo potrà fare solo dopo che il suo diritto risulterà leso.
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