Cinzia79

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Salve..... mio padre ha beneficiato delle agevolazioni fiscali x ristrutturazione immobile...Successivamente con atto di donazione l immobile e' stato donato a me e mia sorella. In seguito avveniva il decesso di mio padre. Possiamo quindi io e mia.sorella continuare a detrarre al 50 per cento tali spese anche se l immobile risulta locato?Inoltre possiamo continuare a detrarre anche le spese relative all'esterno dell immobile?
 

Nemesis

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Possiamo quindi io e mia.sorella continuare a detrarre al 50 per cento tali spese anche se l immobile risulta locato?
No, poiché non avete la detenzione materiale e diretta del bene. Potrete beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione.
 

Cinzia79

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
No, poiché non avete la detenzione materiale e diretta del bene. Potrete beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione.
Vorrei capire se pero' sussistono differenze tra chi riceve in donazione.... essendo un atto di liberalita ....e chi i successione ..
 

Nemesis

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Rettifico la precedente risposta (che faceva riferimento all'ipotesi di immobile che fosse ancora di proprietà del de cuius). Essendo intervenuta la cessione dell'immobile a voi figli, la detrazione non utilizzata è trasferita a voi per i rimanenti periodi di imposta (a meno che il donante si sia riservato tale diritto nell'atto di donazione).
 
Ultima modifica:

basty

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Io aggiungerei una ulteriore rettifica....;)

Inoltre possiamo continuare a detrarre anche le spese relative all'esterno dell immobile?
No, poiché non avete la detenzione materiale e diretta del bene.

Io presumo (se sbaglio Nemesis mi correggerà) che in caso di acquisto per successione, il non possesso diretto riguarderà solo la detraibilità degli interventi fatti nella singola unità immobiliare locata.
Ma dovrebbe rimanere possibile operare le detrazioni per i lavori fatti sulle parti comuni (tetto, facciate, impianti interni ed esterni) che rimangono di competenza dei proprietari. La loro "disponibilità" non è oggetto di cessione.
 

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