lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
siete bravissimi e grazie delle informazioni ora chiarita questa cosa mi chiedo: se esistesse un testamento firmato prima delle donazioni dove oltre ad essere assegnati i due appartamenti ai figli veniva anche dato il terzo appartamento ad un parente, la donazione verrebbe ad annullare questo testamento in tutto e per tutto oppure no??
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
mi sembra di stare all'università.[DOUBLEPOST=1406491861,1406491765][/DOUBLEPOST]dico la mia nel frattempo. Testamento: 1/3 d un figlio 1/3 all'altro 1/3 disponibile. stavolta si può fare.[DOUBLEPOST=1406492103][/DOUBLEPOST]ora esce @JERRY48 e dice che la donazione annulla di fatto il testamento ed io mi trovo d'accordo di nuovo.[DOUBLEPOST=1406492219][/DOUBLEPOST]questo perchè il donante non ha più gli appartamenti a disposizione. gliene rimane uno, quindi non può far altro che rifare il testamento dove divide per tre la proprietà rimastagli[DOUBLEPOST=1406492291][/DOUBLEPOST]oppure regala il terzo appartamento in vita e non se parla più
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Hai ragione. Mi sto svanendo, mi sa. Dato che vuole darlo ad un parente a cui si sentirà legato, non credo che riceverà danaro, o quantomeno lo restituirà. Il problema potrebbe far sorgere il dubbio di una vendita fittizia e quindi alla sua morte la vendita potrebbe essere di nuovo impugnata. Insomma i figli sono degli scogli difficilmente aggirabili.
 
J

JERRY48

Ospite
se esistesse un testamento firmato prima delle donazioni dove oltre ad essere assegnati i due appartamenti ai figli veniva anche dato il terzo appartamento ad un parente, la donazione verrebbe ad annullare questo testamento in tutto e per tutto oppure no??
ora esce @JERRY48 e dice che la donazione annulla di fatto il testamento ed io mi trovo d'accordo di nuovo.
Pero' se lo regala ad altri gli eredi, cioe' i figli, possono alla sua morte opporsi perche' privati dell'eredita'.
La persona è libera di disporre del proprio patrimonio come crede non rispettando, con il testamento o con donazioni, i diritti dei legittimari ma, alla sua morte, costoro potranno far valere la loro qualità esperendo le necessarie azioni per vedere riconosciuti, quali sono delineati dalla legge. Dunque, le disposizioni testamentarie od anche le donazioni che, all'esito della verifica conseguente la riunione fittizia, risultino pregiudizievoli per il diritto del legittimario, non possono essere giudicate come invalide, ma soltanto suscettibili di divenire inefficaci quando e nella misura in cui il legittimario decida di far valere il proprio diritto, invocando la tutela a tal fine approntata dall'ordinamento.
Norme degli artic. 550 c.c. e 551 c.c.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il terzo appartamento in presenza di testamento sarà così suddiviso:
66,6% in parti uguali ai due figli ed il 33,3% sarà la quota disponibile da destinare a chi vuole il testatore.
Sono perplesso e mi spiego. La legge impone che l'asse ereditario si componga sommando tutti i valori passati, presenti e futuri...e detraendo le passività eventuali.
Su questo valore con o senza testamento tutti dovranno confrontarsi.
Per semplificare: vedovo con due figli, ammontare dell'asse ereditario come sopra calcolato: 120 di cui 100 "donate" e 20 residue alla dipartita.
100 donate ripartite con 60 a un figlio (A) e 40 all'altro (B)
A questo punto si ipotizzano due soluzioni:
1) in mancanza di testamento il figlio B chiederà per lesione di legittima (120:2=60) l'intero residuo 20 per pareggiare col fratello A...

2) in presenza di testamento e con riferimento esplicito del de cuius alla sua quota DISPONIBILE a favore del figlio A del tutto o in parte sino alla concorrenza del surplus...si avrà da dividere al 50% solo il residuo presente e cioè 10 cadauno. Se come credo la disponibile è pari a un terzo del patrimonio composto si avrà 33,33 su 120= circa 40...più che sufficiente a coprire il surplus di 20 del figlio A.

Qjuindi alla fine per l'potesi 2 la domanda è la seguente: La disponibile si calcola su tutto l'asse composito (120) o solo sulla parte residua alla dipartita (20) ???
Mentre per l'ipotesi 1 (assenza di testamento) è: effetto retroattivo della disponibile disposto dal Padre con una semplice memoria scritta e firmata ma senza equiparazione col testamento ???.
Mi fate un commento??? Grazie. qpq.
 
J

JERRY48

Ospite
Sono perplesso e mi spiego. La legge impone che l'asse ereditario si componga sommando tutti i valori passati, presenti e futuri...e detraendo le passività eventuali.
Su questo valore con o senza testamento tutti dovranno confrontarsi.
Per semplificare: vedovo con due figli, ammontare dell'asse ereditario come sopra calcolato: 120 di cui 100 "donate" e 20 residue alla dipartita.
100 donate ripartite con 60 a un figlio (A) e 40 all'altro (B)
A questo punto si ipotizzano due soluzioni:
1) in mancanza di testamento il figlio B chiederà per lesione di legittima (120:2=60) l'intero residuo 20 per pareggiare col fratello A...
2) in presenza di testamento e con riferimento esplicito del de cuius alla sua quota DISPONIBILE a favore del figlio A del tutto o in parte sino alla concorrenza del surplus...si avrà da dividere al 50% solo il residuo presente e cioè 10 cadauno. Se come credo la disponibile è pari a un terzo del patrimonio composto si avrà 33,33 su 120= circa 40...più che sufficiente a coprire il surplus di 20 del figlio A.
Qjuindi alla fine per l'potesi 2 la domanda è la seguente: La disponibile si calcola su tutto l'asse composito (120) o solo sulla parte residua alla dipartita (20) ???
Mentre per l'ipotesi 1 (assenza di testamento) è: effetto retroattivo della disponibile disposto dal Padre con una semplice memoria scritta e firmata ma senza equiparazione col testamento ???.
Mi fate un commento??? Grazie. qpq.
Il mio che ti posso fare è questo (onnicomprensivo delle tue domande e ipotesi):
In mancanza di testamento il figlio B può chiedere la collazione per mantenere inalterate le quote di eredità. La massa ereditaria comprende quindi le donazioni (col valore della richiesta della collazione, non del periodo della donazione) e così formata determinerà le quote. Attenzione il periodo è importante, perchè un bene donato del valore di 100, può aver perso o guadagnato e può essere discriminante per l'uno o per l'altro erede che ha ricevuto una donazione di 60.
Riguardo alla quota disponibile, senza la presenza del testamento, la memoria scritta non ha valore. Però possono essere d'accordo i due figli e rispettare il disposto del padre.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Il mio che ti posso fare è questo (onnicomprensivo delle tue domande e ipotesi):
In mancanza di testamento il figlio B può chiedere la collazione per mantenere inalterate le quote di eredità. La massa ereditaria comprende quindi le donazioni (col valore della richiesta della collazione, non del periodo della donazione) e così formata determinerà le quote. Attenzione il periodo è importante, perchè un bene donato del valore di 100, può aver perso o guadagnato e può essere discriminante per l'uno o per l'altro erede che ha ricevuto una donazione di 60.
Riguardo alla quota disponibile, senza la presenza del testamento, la memoria scritta non ha valore. Però possono essere d'accordo i due figli e rispettare il disposto del padre.
Probabilmente la memoria firmata dal padre e "controfirmata" dai due figli non avrebbe ugualmente valore...e allora ti chiedo: quale è l'articolo del codice civile che lo contempla??? Possibilmente in maniera esplicita??? Credo che non ci sia...io non l'ho trovato...E se non c'è perchè non dovrebbe avere valore??? Il figlio eventualmente leso quale articolo invocherebbe per azzerare la memoria scritta dal padre e da lui controfirmata per accettazione??? Scava e fammi luce. Grazie da qpq.
E, per favore, non mi ricordare più la durezza delle leggi...che è un paradigma molto comodoso (nuovo conio letterario) per gli avvocati...
Gliela darei nei denti la dura lex...E' meglio tacere per ora...Ciao.qpq.
 
J

JERRY48

Ospite
Probabilmente la memoria firmata dal padre e "controfirmata" dai due figli non avrebbe ugualmente valore...e allora ti chiedo: quale è l'articolo del codice civile che lo contempla??? Possibilmente in maniera esplicita??? Credo che non ci sia...io non l'ho trovato...E se non c'è perchè non dovrebbe avere valore??? Il figlio eventualmente leso quale articolo invocherebbe per azzerare la memoria scritta dal padre e da lui controfirmata per accettazione??? Scava e fammi luce. Grazie da qpq.
E, per favore, non mi ricordare più la durezza delle leggi...che è un paradigma molto comodoso (nuovo conio letterario) per gli avvocati...
Gliela darei nei denti la dura lex...E' meglio tacere per ora...Ciao.qpq.
Potrebbe essere questo.
Il codice civile vieta la possibilità di succedere nei beni del defunto mediante un
contratto stipulato quando questo era ancora in vita.
Lo stabilisce espressamente l’articolo 458.
Non è valido neppure il patto con il quale una persona disponga dei diritti che
gli possono spettare su una successione non ancora aperta, oppure rinunci agli
stessi diritti.
Dura...l(e...)a vita se si è...di corpore sano e mens sana. :)
 

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