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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 9043" data-attributes="member: 4594"><p>A parere di chi scrive la separazione non è necessaria purchè uno dei coniugi partecipi all'atto rinunciando per quello specifico a far valere la convenzione naturale ( comunione dei beni) </p><p></p><p>-da Massimario della Cassazione n.20/2008</p><p>Comunione legale tra coniugi – acquisto di bene immobile – esclusione dalla comunione – menzione nell’atto – necessità [art. 179 c.c.]</p><p>In caso di acquisto di bene immobile o mobile registrato effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, al fine di escludere la comunione legale è sempre necessario che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi l'altro coniuge; orbene la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede, ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta, come appunto nella fattispecie, ha carattere ricognitivo e non negoziale, e tuttavia costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto; il vincolo derivante da tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione. </p><p></p><p>Per arricchimento culturale di tutti i lettori ci faccia sapere se, consultando il notaio, ha trovato conforto di questa nostra presa di posizione. grazie ( ....nessuno nasce "imparato")</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 9043, member: 4594"] A parere di chi scrive la separazione non è necessaria purchè uno dei coniugi partecipi all'atto rinunciando per quello specifico a far valere la convenzione naturale ( comunione dei beni) -da Massimario della Cassazione n.20/2008 Comunione legale tra coniugi – acquisto di bene immobile – esclusione dalla comunione – menzione nell’atto – necessità [art. 179 c.c.] In caso di acquisto di bene immobile o mobile registrato effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, al fine di escludere la comunione legale è sempre necessario che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto purchè a detto atto partecipi l'altro coniuge; orbene la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede, ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta, come appunto nella fattispecie, ha carattere ricognitivo e non negoziale, e tuttavia costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto; il vincolo derivante da tale presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza nei limiti a cui ciò è consentito per la confessione. Per arricchimento culturale di tutti i lettori ci faccia sapere se, consultando il notaio, ha trovato conforto di questa nostra presa di posizione. grazie ( ....nessuno nasce "imparato") [/QUOTE]
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