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User_45163

Ospite
Ciao a tutti, ho un figlio residente a Londra; vorrei inviargli 100.000 euro a titolo di donazione (per diminuire la somma imponibile che rimarrà a suo carico, al mio decesso), tramite bonifico bancario.
Essendo la somma inferiore al minimo imponibile, è esente da tassazione anche nel Regno Unito, oppure vi sono limitazioni particolari?
Ringrazio per quanto potrete aiutarmi
torrelu
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
E’ frequente, soprattutto in ambito familiare, come nel suo caso che un soggetto versi con un atto non formalizzato, delle somme ad un altro soggetto ( sia in contanti o a mezzo intermediari finanziari con bonifico, giroconto, assegni circolari, vaglia postali ecc.).

In tutti i casi in cui ciò sia qualificabile come una donazione diretta di valore non modico essa è affetta da nullità per mancanza di forma solenne.
Già lo studio notariato 197 del 2009 ha chiarito che in caso di attribuzione di somme di denaro, se non si tratta di donazione di modico valore, secondo i criteri indicati dall’art. 783 c.c., il contratto dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico nel rispetto dell’art. 782 c.c.
( rectius : la donazione và fatta con atto notarile )

Si applica la legge Italiana .
 
U

User_45163

Ospite
Grazie, ho capito.
E se io invece facessi un bonifico con motivazione: "liberalità" o "prestito infruttifero", eviterei la necessità del notaio e di tassazioni, anche da parte inglese?
 
U

User_45163

Ospite
D'accordo, però se io trasferisco denaro mediante bonifico bancario, la data di trasferimento è certa, ed anche la provenienza del denaro.
O non è così?
 
U

User_45163

Ospite
Ho capito; non c'è alternativa!
Vi ringrazio
torrelu[DOUBLEPOST=1394997030,1394996980][/DOUBLEPOST]Ho capito, non c'è alternativa!
Vi ringrazio
Torrelu
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
Buongiorno, i ho fatto un bonifico, di non modesta entità, a mia figlia che vive e lavora in Danimarca, perchè si comprasse la casa, cosa che lei, con il marito, hanno fatto e poi hanno acceso anche un mutuo locale. Non ho fatto atti notarili ma ho solo specificato nel bonifico la causale anche per giustificare gli "eventuali" resi e non soggiacere alle ventilate trattenute preventive a cura della banche. Perchè avrei dovuto passare da un notaio? Grazie
Vittorio
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
E’ frequente, soprattutto in ambito familiare, come nel suo caso che un soggetto versi con un atto non formalizzato, delle somme ad un altro soggetto ( sia in contanti o a mezzo intermediari finanziari con bonifico, giroconto, assegni circolari, vaglia postali ecc.).

In tutti i casi in cui ciò sia qualificabile come una donazione diretta di valore non modico essa è affetta da nullità per mancanza di forma solenne.
Già lo studio notariato 197 del 2009 ha chiarito che in caso di attribuzione di somme di denaro, se non si tratta di donazione di modico valore, secondo i criteri indicati dall’art. 783 c.c., il contratto dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico nel rispetto dell’art. 782 c.c.
( rectius : la donazione và fatta con atto notarile )

Si applica la legge Italiana .
Per favore @ennio ci puoi spiegare chi CHIEDE la nullità: il Fisco??? Un altro familiare??? Come e quando??? E' per caso
rientrante nella materia COLLATTIVA???
Sono solo quattro domande a cui non ho mai trovato risposte. Mille grazie. QPQ.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La mia opinione :
Il fisco o la Gdf possono ( e non è detto che succeda, tantissime omissioni non vengono rilevate , ma questa è un' altra storia ) intercettare e monitorare la transazione e la causale sottostante , tanto piu' se i trasferimenti come in questo caso sono di rilevante identità . Si sa per certo che in forza di poteri investigativi, negli ultimi anni sempre piu' ampliatisi , la GdF monitora, (con l'uso di specifici software ) tutte le transazioni rilevanti e interfrontaliere che come tali vengono tenute sotto particolare osservazione anche per ben piu' gravi motivi (pagamento fatture fittizie, riciclaggio anche per mafia etc. )
Cio' premesso la transazione puo' essere fatta anche come prestito infruttifero e allora non è donazione . Se prestito vero , nessun problema
Il finto prestito (oltre che evasivo e come tale non puo' trovare supporto in questo pubblico forum ) si espone al rischio di elusione , rischio poco probabile ma che va segnalato dal professionista che scrive perché non si puo' dire NULLO ; si pensi al
caso pur difficile che la GdF accantoni l'informazione ( che sicuramente transita sotto i loro occhi ) per chiedere conto dopo 4 anni della avvenuta restituzione e non constatandola faccia un accertamento presuntivo per evasione di imposta di donazione ). Ripeto : rischio teorico ma non uguale a Zero.

La nullità puo' essere richiesta da chiunque Vi abbia interesse. Ritengo (ma sarebbe bello avere un supporto da un esperto di diritto , che non è proprio la mia materia ) che la nullità possa essere invocata p.es. in ragione di una revocatoria fallimentare dal curatore (è piu' semplice recuperare un credito da una operazione di prestito che " smontare " una donazione ) . Oppure gli eredi che non avendo fatta opposizione e/o rinnovazione , alla donazione nei tempi prescritti potrebbero averne interesse,
( rilavata la classica contabile nel solito cassettino) a rispolverare "il prestito " ai fini della propria strategia giudiziaria .
 

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