La mia opinione :
Il fisco o la Gdf possono ( e non è detto che succeda, tantissime omissioni non vengono rilevate , ma questa è un' altra storia ) intercettare e monitorare la transazione e la causale sottostante , tanto piu' se i trasferimenti come in questo caso sono di rilevante identità . Si sa per certo che in forza di poteri investigativi, negli ultimi anni sempre piu' ampliatisi , la GdF monitora, (con l'uso di specifici software ) tutte le transazioni rilevanti e interfrontaliere che come tali vengono tenute sotto particolare osservazione anche per ben piu' gravi motivi (pagamento fatture fittizie, riciclaggio anche per mafia etc. )
Cio' premesso la transazione puo' essere fatta anche come prestito infruttifero e allora non è donazione . Se prestito vero , nessun problema
Il finto prestito (oltre che evasivo e come tale non puo' trovare supporto in questo pubblico forum ) si espone al rischio di elusione , rischio poco probabile ma che va segnalato dal professionista che scrive perché non si puo' dire NULLO ; si pensi al
caso pur difficile che la GdF accantoni l'informazione ( che sicuramente transita sotto i loro occhi ) per chiedere conto dopo 4 anni della avvenuta restituzione e non constatandola faccia un accertamento presuntivo per evasione di imposta di donazione ). Ripeto : rischio teorico ma non uguale a Zero.
La nullità puo' essere richiesta da chiunque Vi abbia interesse. Ritengo (ma sarebbe bello avere un supporto da un esperto di diritto , che non è proprio la mia materia ) che la nullità possa essere invocata p.es. in ragione di una revocatoria fallimentare dal curatore (è piu' semplice recuperare un credito da una operazione di prestito che " smontare " una donazione ) . Oppure gli eredi che non avendo fatta opposizione e/o rinnovazione , alla donazione nei tempi prescritti potrebbero averne interesse,
( rilavata la classica contabile nel solito cassettino) a rispolverare "il prestito " ai fini della propria strategia giudiziaria .