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La donazione sarebbe valida e con effetti reali immediati solamente con il consenso in atto degli altri comproprietari.

La donazione di cosa, in tutto o in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Nel consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

Se invece il vedovo dona alla badante (estranea alla comunione) la quota ereditaria indivisa sulla intera massa, la donazione ha effetti traslativi immediati. Il vedovo esce definitivamente dalla comunione. Vi entra la badante e, al momento della divisione, si siederà al tavolo insieme agli altri condividenti. Questi "subiranno" l’ingresso in comunione di un'estranea.


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