Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Evidentemente sbaglio, ma ho sempre saputo che il calcolo del patrimonio va riferito al momento dell'apertura della successione.

Dipende da quale significato vuoi dare alle parole.
Patrimonio non significa denaro bensì l'insieme di tutti i beni che appartengono al de cuius.
Le donazioni, fatte da questi in vita, non sono nelle sue disponibilità effettive ma vengono richiamate in forza di diritti (legittima) che la Legge prevede per taluni eredi.
Salvo "dispensa" i donatari debbono "restituire" (ove possibile) quanto avuto e nulla più.
Vale per il denaro come per i beni immobili.

e no Gianco, non sbagli: leggasi l'art. 556 del CC. Vedasi inoltre gli artt. 747 - 750. Ma da queste parti - a volte - a dire il giusto si raccolgono solo cattiverie....

Tu non hai la benché monima idea di quali siano le "cattiverie".

Non puoi tacciare gli altri forumisti di cattiveria solo perché evidenziano errori o mancanze "cognitive" ... tantomeno se certe affermazioni arrivano da chi si improvvisa esperto.
 

romettor

Membro Ordinario
Proprietario Casa
...e certo, l'improvvisato esperto concio De sui ipsius et multorum ignorantia e quindi delle proprie "mancanze cognitive" legge e cita gli articoli del c.c. che, "crede" siano attinenti. Su di essi esiste copiosa giurisprudenza nonchè ampia dottrina.
Convengo, la cattiveria lasciamola a menti versate ad un certo genere di cose, qui si cerca solo di aiutarci. Saluti
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...e certo, l'improvvisato esperto concio De sui ipsius et multorum ignorantia e quindi delle proprie "mancanze cognitive" legge e cita gli articoli del c.c. che, "crede" siano attinenti


Che un esperto di trattati filosofici e nonchè cultore della lingua sia automaticamente anche in grado di comprendere il significato dei testi di Legge è un assioma di cui al momento non hai dato dimostrazione (anzi...se 2+2 fa 4 risulti più brillante nelle citazioni bibliografiche che in quelle "leguleie").

Te ne darò sempre atto...citi....per difendere i tuoi discorsi citi ...ma a "braccio" gli articoli che leggi sul Codice Civile...ma peccato siano sempre quelli sbagliati!!!

Quelli "giusti":

Art. 745 del Codice Civile:
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Già che ci sei continua la lettura anche dell' art. 751 ...il Brocardi è sempre ottima fonte:
Art. 751 codice civile - Collazione del danaro

Su di essi esiste copiosa giurisprudenza

Di sentenze a iosa...ma devi cercare quelle attinenti agli articoli giusti.






 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Un discorso molto semplice serve a chiarire il principio da me richiamato. Il genitore che dà cento milioni di lire nel 1990 ad un figlio, non credo che costui debba entrare nella ripartizione dell'eredità aperta di recente per soli 50.000 €, sarebbe una bestialità.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
@Franci63, quindi nel riconteggio attuale, i 50.000 € del '90 vengono conteggiati come se fossero stati dati ieri. E' un modo strano di fare un raffronto fra le quote di diritto. Se fosse così, ho molti dubbi, ne prendo atto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
ok Dimaraz, se è la ragione che vuoi tienila pure, è tua.

Posso capire che sia frustrante per un "neofita" risultar essere spesso in errore ...ma sei "fuoristrada" se pensi che io sia qui per "voler avere ragione".

Difenderò sempre il diritto di intervenire anche di quanti sono sistematicamente fallaci... perché solo con il confronto c'è miglioramento.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra di capire che confermi il mio pensiero.

Non volermene ma come ha anticipato @Franci63 ho detto una cosa diversa.
Gli unici "interessi/adeguamenti" che vanno calcolati in caso di collazione di denaro sono quelli che maturano dal momento dell'apertura della successione (il giorno in cui muore il de cuius).

non credo che costui debba entrare nella ripartizione dell'eredità aperta di recente per soli 50.000 €, sarebbe una bestialità.

In realtà dovrà "mettere sul piatto" Euro 51.645,69 ...ma non perché vi diano interessi o rivalutazioni (il cambio è 1936,27 ).

Non è una "bestialità"...ma una cosa logica.
Se una donazione dovesse fruttare interessi non si chiamerebbe donazione ma finanziamento.

Se riguarda un immobile ...restituisci l'immobile mica devi aggiungerci i canonii che hai risparmiato invece di abitare in affitto su immobile di terzi.
Anzi...si dovranno detrarre tutte le spese straordinarie e i miglioramenti effettuati dal donatario.
 
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