onilleva

Nuovo Iscritto
Salve a tutti avrei un quesito da porre...
La casa che sto comprando (rogito a giugno 2010) proviene da un atto di donazione datato 1985 (sono quindi passati 20 anni dalla trascrizione). Il donante aveva l'usufrutto vitalizio sulla casa ed è morto nel 2008 (il coniuge era già morto al momento dell'atto). Quindi dal 2008 il figlio che aveva la nuda proprietà sul bene è diventato titolare esclusivo dell'immobile.
Ora in considerazione del fatto che sono passati 20 anni dall'atto ma non 10 anni dalla morte del donante possono esserci problemi per il mutuo con la Banca??? se si quali alternative ci sono ? L'agenzia immobiliare mi ha sempre ribadito che non vi erano problemi al riguardo tanto che sul compromesso è specificato il fatto che io debba ricorrere ad un mutuo per rogitare....
Grazie
 

Mauro Sambucini

Membro Attivo
Se non erro, il fatto di dover aspettare 10 anni dalla morte di colui che ha donato il bene dipende dal fatto che, colui che ha donato possa avere figli naturali non riconosciuti. detti figli hanno tempo 10 anni, dopo la morte del donatore, per chiedere la propria parte di eredità, e nel caso in cui il de cuius abbia donato una casa al figlio leggittimo ha estromesso l'altro figlio (quello non ricosciuto) dall'aredità. Normalmente quando avvengono questi fatti il notaio chiede al venditore di lasciare una determinata cifra proveniente dalla vendita dell'immobile a garanzia, in maniera che, nel caso in cui dovesse presentarsi il figlio non riconosciuto venga risarcito da quanto lasciato a garanzia. Ovviamente la cifra lasciata a garanzia viene calcolata in base al tempo passato dalla morte del donatore, e dal valore della casa. Questa cifra viene lasciata a garanzia fino al momento della scadenza del 10° anno dalla morte del donatore. Se ho sbagliato mi corriggerete (Come disse qualcuno molto più importante di me).
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A mio parere non dovrebbero, nel suo caso, esserci problemi stante il fatto che il Legislatore con il D.L. 35/2005 che ha modificato gli artt. 561 e 563 cod. civ.: La norma tende ad agevolare la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa : in sostanza la donazione trascritta oltre il ventennio non genera problemi di sorta per l'acquirente . Il fine insomma previsto dalla norma è eliminare il vincolo di non commercialità che, di fatto caratterizzava gli immobili di provenienza donativa.
Entrando nel merito e senza volersi soffermare sul tema , la novità ha previsto che:
-quanto ai diritti di godimento o di ipoteca su beni immobili (art. 561 cod. civ.), tali diritti rimangono «salvi» al momento dell'inizio dell'azione di riduzione, se sono già trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione (viceversa, "i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione");
-quanto al diritto di proprietà su beni immobili in capo agli acquirenti dal donatario (art. 563 cod. civ.), anche tale diritto è fatto salvo sempre che, al momento dell'inizio dell'azione di riduzione, siano già trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione.

Non è il suo caso, ma per completezza di argomentazione necessita sapere i benefici nascenti dal decorso del ventennio sono subordinati, per i beni immobili, alla circostanza che durante tale periodo (nel ventennio) il legittimario (es: mamma, altri figli o genitori o nipoti del donante) non abbia notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nel qual caso tutto resta come prima della legge 35/85 tal che i termini si allungano in maniera indefinita oltre il ventennio de quo

cordialità
www.realessandro.it
 
A

AlbertoF

Ospite
Salve onilleva
mi permetto di entrare nella discussione dandoti un semplice consiglio :
indipendentemente da tutto quello che noi partecipanti al forum possiano dire e pensare in termini di donazioni e siccome devi chiedere un mutuo,operazione di regola poco gradita dalle banche, ti conviene recarti dalla tua banca di fiducia(ne avrai almeno una), prospettarle il tuo caso e le tue necessità e sentire il suo parere.
Anche perchè la banca è l'unica che può decidere cosa e come fare esaminando la tua situazione.
Ciao Alberto
 

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