giomar

Membro Attivo
Buongiorno a tutti,
dunque i fatti sono questi:
Alla morte della suocera il suo patrimonio, consistente in una palazzina di 4 appartamenti, e' stata divisa (indivisa) per 1/3 al coniuge ed i restanti 2/3 alle due figlie. E fino a qui' tutto bene.:)
Dal momento che la palazzina si trova in una localita' turistica montana, uno degli appartamenti era stato arredato e veniva abitato, anche parecchi mesi l'anno, esclusivamente dalla coppia di coniugi proprietari. Mentre gli altri venivano affittati in maniera transitoria .
La coppia di coniugi aveva, ed ha, la residenza altrove in un appartamento non di proprieta' ed il suocero intende mantenere .
Egli ora ritiene di poter continuare, di diritto, ad occupare l'appartamento montano, nonostante ne sia proprietario solo per 1/3, adducendo che si tratta della casa di famiglia dove abitava con la moglie ora defunta.:disappunto:
Ha ragione?
Grazie :daccordo:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
D.sintetizzo esemplificando: Muore Maria senza aver fatto testamento; in successione cadono 4 appartamenti ( A+B+C+D) in località turistico-montana. La proprietà indivisa caduta in eredità spetta 1/3 ad ANTONIO, coniuge di Maria, ed i restanti 2/3 alle due figlie Alba e Rosaria .
L'appartamento "A" arredato veniva abitato per parecchi mesi l'anno, esclusivamente dalla coppia Maria-Antonio che invece risiedevano in affitto nell' immobile "E" di proprietà di estranei, dove Antonio vuole rimanere.
Domanda : spetta ad Antonio il diritto di abitazione sulla casa "A"?

R.Il questito non è semplice e andrebbe approfondito con uno studio giurisprudenziale
dando esplicito mandato ad un legale; diversamente si rischia di non centrare il problema

Cio’ premesso le diro’ comunque il mio parere:
Innanzitutto occorre analizzare l’articolo 540 cc che è quello che prevede il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale a prescindere dalle quote di proprietà:
Art. 540. Riserva a favore del coniuge. 2.do comma .Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

La ratio della norma è indirizzata alla tutela del godimento familiare dell’abitazione adibita a residenza della comunità domestica durante la convivenza e può ricercarsi nel dovere di contribuzione dei coniugi introdotto dalla riforma del diritto di famiglia: tra i bisogni della famiglia, cui i coniugi debbono provvedere in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo ai sensi dell'art 143 c. c., rientra invero certamente quello di fornire al nucleo familiare un’idonea abitazione. Se, infatti, una casa è necessaria per la vita dell’individuo, essa lo è a maggior ragione per la vita della famiglia che, senza una sede comune, non potrebbe realizzare quella comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza il gruppo domestico.

Cio’ premesso se il padre ( a prescindere dal fatto di avere residenza in un immobile di un terzo e, considerato che la casa "A" pure rappresentava un luogo stabile di abitazione ) intendesse abitare la casa “A” ( stante una interpretazione estensiva della norma ispirata dalla ratio che vede la casa “A” come unico luogo possibile di protezione per il vedovo) avrebbe il diritto di abitare esclusivamente nella casa “A”
Ma nel caso specifico pare che il padre di sua spontanea volontà e con un comportamento concludente voglia rinunciare a questa prerogativa ( o meglio a questa norma di protezione) mantenendo la residenza altrove e pertanto a mio modesto parere decade dal suo diritto che in fatto rinuncia di vantare
 

giomar

Membro Attivo
Grazie Dott. Rossi, e' stato straordinariamente chiaro.
Non che le figlie lo vogliano ma, soltanto a titolo di curiosita', in quale modo potrebbero impedirgli l'accesso, o meglio, l'uso dell'appartamento? Grazie
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Grazie Dott. Rossi, e' stato straordinariamente chiaro.
Non che le figlie lo vogliano ma, soltanto a titolo di curiosita', in quale modo potrebbero impedirgli l'accesso, o meglio, l'uso dell'appartamento? Grazie

in nessun modo perche' l'eredita' e' indivisa e lui ha una quota anche di quell'appartamento e quindi ha il diritto di usare quell'appartamento quando vuole.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
anche a me sembra che tuo suocero possa abitare nella casa di montagna. in fondo godeva del bene con la moglie perchè impuntarsi con la residenza? in fondo potrebbe risolvere il problema cambiando la residenza, ma perchè costringerlo a tanto?
 

maxbiag

Membro Attivo
Professionista
Proposta al padre e alle figlie se sono di buona ragione. Lascino le figlie l'appartamento A al padre e gli chiedano di lasciare la proprietà degli altri tre dividendoli tra le due figlie. (Che so 1 + 1 + 1/2 a testa). l'appartamento del padre verrà in proprietà naturalmente per successione.
Cordialmente
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
andando oltre la domanda: è chiaro che alla lunga si dovrà addivenire ad una divisione (scambio di quote con conguaglio) talchè ognuno abbia almeno una propria abitazione al 100%. la tassazione se le porzioni sono eguali è del 1% piu' il costo del notaio
 

raflomb

Membro Assiduo
Ad ulteriore sostegno dell'assenza del diritto di abitazione ed uso a favore del coniuge supersistite, sussiste un'altra argomentazione tecnica giuridica, la c.d. tesi negativa:
secondo cui in caso di comproprietà con i terzi della casa familiare non ci sono i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
Si ricorda poi che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successine legittima.
Pertanto, escluso il diritto di abitazione a favore del padre, in questo caso ritengo che sia necessario ed indispensabile pro bono pacis addivenire ad un accordo tra i 3 eredi:
1) che si lasci vivere in santa pace il padre nell'abitazione in oggetto;
2) che il padre conceda il pieno godimento degli altri appartamenti alle 2 figlie;
3) la terza ipotesi è lo scioglimento della comunione.
 

giomar

Membro Attivo
in nessun modo perche' l'eredita' e' indivisa e lui ha una quota anche di quell'appartamento e quindi ha il diritto di usare quell'appartamento quando vuole.

Devo quindi dedurre che, allo stesso modo, l'appartamento potrebbe essere usato da chiunque degli eredi.
Nel senso, per estremizzare, una delle figlie potrebbe aprire la porta entrare ed accomodarsi senza neanche chiedere permesso?

Aggiunto dopo 3 minuti :

Ad ulteriore sostegno dell'assenza del diritto di abitazione ed uso a favore del coniuge supersistite, sussiste un'altra argomentazione tecnica giuridica, la c.d. tesi negativa:
secondo cui in caso di comproprietà con i terzi della casa familiare non ci sono i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
Si ricorda poi che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successine legittima.
Pertanto, escluso il diritto di abitazione a favore del padre, in questo caso ritengo che sia necessario ed indispensabile pro bono pacis addivenire ad un accordo tra i 3 eredi:
1) che si lasci vivere in santa pace il padre nell'abitazione in oggetto;
2) che il padre conceda il pieno godimento degli altri appartamenti alle 2 figlie;
3) la terza ipotesi è lo scioglimento della comunione.

C'e un piccolo problema: una delle figlie e' la cocca di papa' e l'altra teme che concedendo il pieno possesso dell'appartamento al padre egli possa poi, tramite magari una finta vendita, darlo alla cocca.

Aggiunto dopo 2 minuti :

anche a me sembra che tuo suocero possa abitare nella casa di montagna. in fondo godeva del bene con la moglie perchè impuntarsi con la residenza? in fondo potrebbe risolvere il problema cambiando la residenza, ma perchè costringerlo a tanto?

Perche' lo pretende, forse se lo avesse chiesto con garbo le figlie sarebbero state d'accordo.
 

raflomb

Membro Assiduo
C'e un piccolo problema: una delle figlie e' la cocca di papa' e l'altra teme che concedendo il pieno possesso dell'appartamento al padre egli possa poi, tramite magari una finta vendita, darlo alla cocca.

Come può dare un appartamento se le proprietà sono proindiviso? Inoltre, in fase di successione esiste l'istituto della collazione e della riduzione.
 

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