raflomb

Membro Assiduo
Rispondevo a chi consigliava di assegnare ad ogni erede un appartamento

Guardi, che se è per questo un coerede può vendere anche la propria parte quota. Anch'essa è un diritto reale trasferibile, ne consegue che il Suo/Vostro presunto o fondato problema non lo risolve con l'incatenamento, ma con la chiarezza familiare. Abbia fiducia con meno sospetti e più trasparenza e disonibilità si possono raggiungere risultati insperati.
Provi!
 

giomar

Membro Attivo
Guardi, che se è per questo un coerede può vendere anche la propria parte quota. Anch'essa è un diritto reale trasferibile, ne consegue che il Suo/Vostro presunto o fondato problema non lo risolve con l'incatenamento, ma con la chiarezza familiare. Abbia fiducia con meno sospetti e più trasparenza e disonibilità si possono raggiungere risultati insperati.
Provi!

So bene che e' possibile vendere la propria quota ma c'e' la prelazione degli altri eredi. Cosa che verrebbe a mancare qualora si assegnasse l'appartemento al suocero

Grazie del suo consiglio ad avere fiducia. Sono sempre edificanti questi consigli. Ma lei non conosce le persone coinvolte e quindi non ne comprendo il senso.
 

raflomb

Membro Assiduo
Se ha potere d'acquisto chieda la separazione della comunione in sede giudiziaria e in detta sede faccia valere il diritto di prelazione, o in difetto, verrà venduto l'immobile e ognuno di voi percepirà la quota spettante.
Se come dice lei non sussistono i presupposti per raggiungere un civile accordo, questa è l'estrema ratio purtroppo.
Se suo suocero decidesse di vendere alla c.d. pupilla il suo terzo di un immobile, quale sarebbe la sua contromisura? Anch'essa ha il diritto di prelazione!
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
scritto da Giomar
(C'e un piccolo problema: una delle figlie e' la cocca di papa' e l'altra teme che concedendo il pieno possesso dell'appartamento al padre egli possa poi, tramite magari una finta vendita, darlo alla cocca.)


indipendentemente dal possesso esclusivo suo suocero può vendere alla cocca solo la sua parte di proprietà. non può attribuirle l'intero appartamento perchè, in assenza di divisione, questo resta sempre, per una quota, di proprietà di sua moglie.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
1-L'erede puo' cedere liberamente ( ed al valore che preferisce) la sua quota a qualsiasi altro coerede senza esperire il diritto di prelazione perchè fra coeredi tale vincolo non esiste ( ex art 732cc)


Come funziona la comproprietà anche creatasi per successione ereditaria ?
2-Salvo quanto sopra detto ex 540 cc (diritto di abitazione del coniuge sulla casa coniugale )per quanto riguarda gli immobili all' atto della successione si crea automaticamente una comunione ereditaria per la quale si applicano i diritti sottostanti: come vedrà non esiste alcun diritto del comproprietario ad abitare l'immobile senza il consenso degli altri e se lo facesse arbitrariamente potrebbe essere obbligato a liberare l'immobile
Riporto gli articoli DEPURATI di quanto non rilevante al suo caso (diversamente la riproduzione sarebbe kilometrica).

Art. 1100. -Norme regolatrici.Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone si applicano le norme seguenti.
Art. 1101. Quote dei partecipanti: non rileva al caso
Art. 1102.- Uso della cosa comune.Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti,
Art. 1103.-Disposizione della quota.-Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Art.1104:Obblighi dei partecipanti ( contribuzione delle spese)
Art.1105-Amministrazione.-Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente..
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 1106-Regolamento della comunione e nomina di amministratore.-Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.-Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art.1107: impugnazione del regolamento
Art. 1108. Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
Art. 1109.
Impugnazione delle deliberazioni.

Art. 1110.Rimborso di spese.
Art. 1111. Scioglimento della comunione.
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Art. 1112. Cose non soggette a divisione.
Art. 1113.Intervento nella divisione e opposizioni.
Art. 1114. -Divisione in natura.-La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115.Obbligazioni solidali dei partecipanti.
Art. 1116. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
 

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