Leggi l'art. 732 c.c., che contiene la parola "estranei". Gli altri coeredi non sono "estranei" (alla comunione ereditaria).io sono convinto che ciascuno possa accampare il proprio diritto anche nei confronti degli altri coeredi
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Leggi l'art. 732 c.c., che contiene la parola "estranei". Gli altri coeredi non sono "estranei" (alla comunione ereditaria).io sono convinto che ciascuno possa accampare il proprio diritto anche nei confronti degli altri coeredi
Peccato che la tua teoria continui a far acqua da tutte le parti.Dopo aver letto l'articolo 732, riscontro: "Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali."
Questa è la conferma della mia teoria.
L'ultimo comma tratta quello che eventualmente può avvenire dopo la cessione della quota. Cioè, quando manchi la comunicazione prescritta al primo comma. Ma tale comunicazione è dovuta solamente se si intende alienare a un estraneo.L'ultimo comma dell'articolo, a mio parere, è molto chiaro: se più coeredi sono interessati all'acquisto della quota del coerede venditore
Se la tua interpretazione fosse vera, il legislatore non avrebbe scritto "a estranei" nel primo comma dell'art. 732 c.c. Continuate pure nella vostra errata convinzione, tu e il "tuo legale". Vi sfugge del tutto quale sia la ratio di quella norma.Resto convinto della mia opinione.
A dire il vero la norma in questione, nella sua letteralità, dice qualcosa di diverso:L'ultimo comma dell'articolo, a mio parere, è molto chiaro: se più coeredi sono interessati all'acquisto della quota del coerede venditore, possono acquistarla dividendosela fra loro... Vorrei aggiungere che il mio legale la interpreta come la interpreto io.
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