Salve a tutti, vorrei proporre un quesito di natura civilistica. :???:
Risiedo in un'abitazione (territorio siciliano) che sino a qualche anno addietro era confinante con un terreno nel quale insisteva un vecchio rudere che, seppur vicino al mio fabbricato, non lo superava, comunque, in altezza. :-o
Per dovere di informazione preciso che tra il mio fabbricato ed il muro di cinta del vecchio rudere è presente una piccola strada comunale che, comunque, non supera la larghezza di circa 2 metri.
A seguito di autorizzazione del comune una ditta ha proceduto ad effettuare lavori di ripristino/ristrutturazione del rudere. (in merito ho in corso un'accesa controversia con l'ente autorizzatorio).
Ebbene, l'esito di tali lavori è stato quello di realizzare un immobile alto circa 9 metri. Ubicato a meno di due metri dalla mia abitazione. L'unica separazione tra la mia abitazione e il mio fabbricato è data soltanto dalla predetta stradina pubblica (2 metri).
Tra l'altro, nel muro confinante con la mia abitazione sono state realizzate anche due finestre.
A questo punto mi chiedo che fine hanno fatto del disposizioni del D.M. 1444/68, art. 9, che impone una distanza tra i fabbricati di almeno 10 metri?
Per le finestre si può considerare l'enunciato dell'art. 905 del codice civile, ultimo comma, il quale deroga al divieto delle distanze minime, per l'apertura delle finiestre sul fondo del vicino, allorquando tra i due fondi vi è una strada pubblica?
La mia domanda è la seguente: è mai possibile che tra due edifici ci sia una distanza di circa due metri, anche se separati da una strada pubblica?
Aspetto un vostro autorevole parere.
saluti
Risiedo in un'abitazione (territorio siciliano) che sino a qualche anno addietro era confinante con un terreno nel quale insisteva un vecchio rudere che, seppur vicino al mio fabbricato, non lo superava, comunque, in altezza. :-o
Per dovere di informazione preciso che tra il mio fabbricato ed il muro di cinta del vecchio rudere è presente una piccola strada comunale che, comunque, non supera la larghezza di circa 2 metri.
A seguito di autorizzazione del comune una ditta ha proceduto ad effettuare lavori di ripristino/ristrutturazione del rudere. (in merito ho in corso un'accesa controversia con l'ente autorizzatorio).
Ebbene, l'esito di tali lavori è stato quello di realizzare un immobile alto circa 9 metri. Ubicato a meno di due metri dalla mia abitazione. L'unica separazione tra la mia abitazione e il mio fabbricato è data soltanto dalla predetta stradina pubblica (2 metri).
Tra l'altro, nel muro confinante con la mia abitazione sono state realizzate anche due finestre.
A questo punto mi chiedo che fine hanno fatto del disposizioni del D.M. 1444/68, art. 9, che impone una distanza tra i fabbricati di almeno 10 metri?
Per le finestre si può considerare l'enunciato dell'art. 905 del codice civile, ultimo comma, il quale deroga al divieto delle distanze minime, per l'apertura delle finiestre sul fondo del vicino, allorquando tra i due fondi vi è una strada pubblica?
La mia domanda è la seguente: è mai possibile che tra due edifici ci sia una distanza di circa due metri, anche se separati da una strada pubblica?
Aspetto un vostro autorevole parere.
saluti