Sottopongo il seguente quesito. Una serie di unità immobiliari sono disposti a confine di un cortile comune ai vari proprietari degli immobili. Non siamo in presenza di un condominio. E' possibile che i singoli proprietari sopralzino il loro edifcio sul confine del cortile senza il consenso degli altri? Fatta salva ovviamente la distanza tra fabbricati ai sensi del D.M. 1444/68.
Preciso che le N.T.A. del PRG prescrivono:
- la distanza minima dal confine è di m5.
E' ammessa l'edificazione a confine nei seguenti casi:
-in presenza di convenzione con i confinanti
-nel caso di preesistenti costruzioni a confine
-nel caso di contemporanea edificazione senza presentare in vista parti di frontespizi nudi.
E' ovvio che il principio della prevenzione non può essere adottato perchè esistono le norme di PRG.
Per me l'edificazione a confine non può essere eseguita,ma mi chiedo perchè certi comuni la consentono?
Preciso che le N.T.A. del PRG prescrivono:
- la distanza minima dal confine è di m5.
E' ammessa l'edificazione a confine nei seguenti casi:
-in presenza di convenzione con i confinanti
-nel caso di preesistenti costruzioni a confine
-nel caso di contemporanea edificazione senza presentare in vista parti di frontespizi nudi.
E' ovvio che il principio della prevenzione non può essere adottato perchè esistono le norme di PRG.
Per me l'edificazione a confine non può essere eseguita,ma mi chiedo perchè certi comuni la consentono?