raffaelemaria

Membro Assiduo
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Sottopongo il seguente quesito. Una serie di unità immobiliari sono disposti a confine di un cortile comune ai vari proprietari degli immobili. Non siamo in presenza di un condominio. E' possibile che i singoli proprietari sopralzino il loro edifcio sul confine del cortile senza il consenso degli altri? Fatta salva ovviamente la distanza tra fabbricati ai sensi del D.M. 1444/68.
Preciso che le N.T.A. del PRG prescrivono:
- la distanza minima dal confine è di m5.
E' ammessa l'edificazione a confine nei seguenti casi:
-in presenza di convenzione con i confinanti
-nel caso di preesistenti costruzioni a confine
-nel caso di contemporanea edificazione senza presentare in vista parti di frontespizi nudi.
E' ovvio che il principio della prevenzione non può essere adottato perchè esistono le norme di PRG.
Per me l'edificazione a confine non può essere eseguita,ma mi chiedo perchè certi comuni la consentono?
 

gcava

Membro Attivo
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Per "sopralzino" intendi realizzare un piano in più o alzare la sagoma dell'edificio? nel secondo caso, in situazioni di altezze interne inferiori a 270 cm è necessario per rispondere ai requisiti minimi; a me è capitato di vecchie case con altezze interne di 240 cm pertanto in ristrutturazione alzare è stato d'obbligo. Se invece intendi edificare un nuovo piano occorre mantenere le distanze previste.
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
per sopralzare intendo, sia realizzare un ulteriore piano ,sia alzare anche di poco la sagoma dell'edificio. Non vedo la differenza tra i due casi. E' come se dovessi costruire un edificio nuovo che sia alto 2,70 metri o 30 cm non ha importanza è un volume urbanistico e pertanto fa distanza.
 

gcava

Membro Attivo
Professionista
Per adeguare i requisiti igienico/sanitari e portare ad altezze minime di legge i regolamenti comunali lo consentono, almeno dalle mie parti. Se devi demolire e ricostruire cosa fai per garantire i 2,70 metri? Una parte interrata?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Se devo demolire e ricostruire, con una ristrutturazione urbanistica non posso modificare la sagoma precedente dell'edificio,in caso contrario è nuova edificazione e quindi i sopralzi devono arretrarsi di quanto prevedono le NTA. Ma il problema da me sollevato è relativo al confine con un cortile comune (non del condominiuo).....per me non fa differnza con un confine di altra proprietà privata.
Quello che consentono i Comuni in base ad interpretazioni personali delle leggi o addirittura con disposizioni verbali non fa testo e troppo spesso contrastano con le norme...vedasi i numerosi ricorsi ai vari tribunali dei cittadini.
 

condominio42

Nuovo Iscritto
Anche da me succede un episodio simile: cortile comune tra più propretari , un proprietario che aveva un deposito adesso, dopo averlo demolito, ha ricostruito una casa con un piano in più ( legge dei sottotetti ?) mantenendo la distanza di prima ( circa 2 metri dal confine con il cortile comune); il comune ha concesso i permessi; alcuni condomini invece vorrebbero rivolgersi agli avvocati perchè ritengono che il piano in più costruito doveva stare a 5 metri dal confine con il cortile comune. Chi ha ragione?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
se ha demolito un deposito per costruire una casa modificando la sagoma della precedente costruzione non è ristrutturazione e pertanto doveva attestarsi a 5 m dal confine. Diverso discorso è il recupero dei sottotetti,se le norme delle NTA prevedono la deroga dal confine doveva rispettare quelle del C.C.
 

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