Di recente la Cassazione civile, sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016, è tornata sul tema, spesso fonte di controversie, del condomino che vorrebbe distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento trovandosi poi a dover sottostare alla delibera assembleare che nega tale possibilità sulla base della prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1118 del codice civile.
Come noto l'art. 1118 "diritti dei partecipanti sulle cose comuni" prevede la possibilità dei singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il condomino che intende distaccarsi è tenuto preventivamente a dimostrare in assemblea che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini" e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di "notevoli squilibri" e di "assenza di aggravi" per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale.
L'onere della prova per il condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco, può dirsi superato nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di legge il che per esperienza è del tutto raro.
Qualora vengano accertati gli aggravi per gli altri condomini, rilevano i giudici della sesta sezione, l'interessato dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Il condomino in questi casi non potrà comunque effettuare il distacco ritenendo di dover concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".
studiolegaledevaleri@gmail.com
Come noto l'art. 1118 "diritti dei partecipanti sulle cose comuni" prevede la possibilità dei singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il condomino che intende distaccarsi è tenuto preventivamente a dimostrare in assemblea che "dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini" e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di "notevoli squilibri" e di "assenza di aggravi" per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale.
L'onere della prova per il condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco, può dirsi superato nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di legge il che per esperienza è del tutto raro.
Qualora vengano accertati gli aggravi per gli altri condomini, rilevano i giudici della sesta sezione, l'interessato dovrà rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Il condomino in questi casi non potrà comunque effettuare il distacco ritenendo di dover concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco "non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini".
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