Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.Il proprietario vuole vendere l'intero immobile (di cui fa parte anche l'appartamento locato) e dare disdetta per non procedere al rinnovo del biennio
Quindi il diniego del rinnovo del contratto è escluso, se il locatore ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo.
Ciò premesso, la questione della cosiddetta "vendita in blocco" - e dell’eventuale diritto di prelazione del conduttore - non ha ragion d’essere nell’ambito delle locazioni abitative; e ciò perché presupposto del sorgere del diritto di prelazione del conduttore è la volontà del proprietario-locatore di alienare l’immobile e soprattutto l’impossidenza di altri immobili a uso abitativo (eccettuato quello destinato a propria abitazione). L’impossidenza esclude quindi a priori che possa verificarsi una vendita in blocco.
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