ogpls

Membro Attivo
un mio inquilino mi ha inviato la disdetta del contratto di locazione 4+4 stipulato a dicembre del 2009 con solo tre mesi di anticipo mentre sul contratto vi era scritto che doveva essere inviata con 6 mesi di anticipo, quindi avendo inviato la disdetta a ottobre sarebbe dovuto andare via a fine marzo ,poichè ha detto che andrà via ai primi di dicembre posso trattenere i 3 mesi di cauzione da lui versati alla stipula del contratto per coprire i mesi che lui non verserà, considerando comunque che il mese di marzo è perso?
In ogni caso i mesi di ottobre e novembre in cui lui rimane ancora nell'alloggio sono dovuti, come posso rivalermi su di lui nel caso non volesse pagare i 2 mesi?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
In teoria l'inquilino che ha dato la disdetta a ottobre dovrebbe corrisponderti i canoni di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
Pertanto potresti, a norme contrattuali, trattenere la cauzione a copertura del mancato preavviso.
Ovviamente se riaffitterai i locali subito dopo la sua dipartita (es. gennaio) non sarebbe corretto trattenerti una somma superiore a quella sufficiente per coprire il periodo di mancato incasso del canone.
 

ogpls

Membro Attivo
purtroppo l'inquilino non lo ancora trovato e credo che in questo periodo stenterò parecchio, il problema e che rimane ancora i mesi ottobre e novembre e se per caso si rifiutasse di pagarli cosa posso fare visto che con la cauzione copro appena tre mesi dei sei di preavviso
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Purtroppo questa è una brutta abitudine che però è diventata una prassi comune. Non pagare gli ultimi mesi di affitto scontandoli dalla cauzione.
Molti inquilini lo fanno confidando che il locatore non intenterà loro mai una causa civile per recuperare il mancato preavviso e/o i danni all'appartamento, confidando nei costi, nella farraginosità, nell'incertezza e nella lentezza dei processi civili in Italia.
E quella della causa civile è purtroppo l'unica strada percorribile per recuperare il dovuto, anticipando ovviamente le spese legali.
C'è da augurarsi che non vi siano danni nell'appartamento poiché ovviamente, avendo "bruciato" la cauzione, sarebbe difficile farsi risarcire anche quelli senza avviare una pratica legale.
Unica speranza è che l'inquilino abbia beni e/o redditi da lavoro dipendente su cui eventualmente rivalersi una volta ottenuta soddisfazione in giudizio, altrimenti non conviene nemmeno pensarci.
 

ogpls

Membro Attivo
i danni nell'alloggio ci sono stati avendo un cane mi ha rovinato la porta di ingresso che ha cercato di aggiustare facendo un rattoppo ed è impossibile entrare dentro per la puzza ela sporcizia che vi regna. la motivazione e che si trasferisce in un altro alloggio. echiaro che fare la causa civile non mi conviene ma potrei chiedergli i danni per come mi ha ridotto l'alloggio
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
i danni nell'alloggio ci sono stati avendo un cane mi ha rovinato la porta di ingresso che ha cercato di aggiustare facendo un rattoppo ed è impossibile entrare dentro per la puzza ela sporcizia che vi regna. la motivazione e che si trasferisce in un altro alloggio. echiaro che fare la causa civile non mi conviene ma potrei chiedergli i danni per come mi ha ridotto l'alloggio
Il fatto che si trasferisce è ovvio (che significa: "Lascio perché vado altrove"???? Il trasferimento è l'effetto e non la causa dell'andar via), deve dire perché deve trasferirsi!
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono fatti suoi.
La facoltà dell'inquilino di recedere dal contratto di locazione ad uso abitativo è contenuta nell'articolo 3, comma 6 della Legge n. 431/98 che recita: "Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi".
I gravi motivi sono fatti suoi, ma li deve indicare al locatore!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I gravi motivi sono fatti suoi, ma li deve indicare al locatore!
Peccato che la fattispecie in discussione non riguardi un recesso per gravi motivi, ma una facoltà pattuita nel contratto: "mentre sul contratto vi era scritto che doveva essere inviata con 6 mesi di anticipo". E l'oggetto stesso di questa discussione dice già tutto: "Disdetta contrattualmente di sei mesi".
Quindi perché il conduttore se ne vuole andare restano fatti suoi.
 
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