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Anche se si sono dimenticati di scriverlo nel contratto di locazione , il recesso del conduttore è possibile ai sensi dell'art. 3, c. 6 l 431/1998:


6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.


Il conduttore è obbligato ad osservare il preavviso di 6 mesi, pagando le mensilità mancanti se è andato via prima e l'immobile è rimasto sfitto.

Pare che il conduttore tuo cliente sia in regola:


Se ha anche pagato tutti gli oneri accessori e non ci sono conguagli di spese a suo carico da regolare né danni all'immobile a lui imputabili , ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale.


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