Più che parlare di 'disdetta', riferibile come tale alla scadenza naturale del contratto (cioè all'ottavo anno) il tuo sarebbe un caso di 'recesso' anticipato (cioè dopo i primi 4 anni). E' espressamente contemplato dall'art.3 della L.431/98 che consente al locatore che intende trasferirsi nell'immobile d'interrompere per tale scadenza il rapporto locativo dandone con un anticipo di almeno sei mesi il preavviso al conduttore. In pratica gli viene con ciò negato di continuare ad abitarlo per il secondo quadriennio. Non mi risulta stabilito un termine minimo di durata della conseguente permanenza poi da parte del proprietario nell'immobile. Peraltro se il recesso dovesse risultare frutto d'un 'escamotage' posto in essere dal locatore non per l'effettiva sua necessità abitativa ma solo per liberarsi della presenza dell'inquilino costui avrebbe perciò diritto (comma 3) ad esserne ripagato con un risarcimento "non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito" .