Non voglio fare polemiche ma ribadisco quanto già postato ovvero i commercialisti e gli avvocati essendo professionisti non rientrano nelle categorie che hanno il diritto di prelazione , infatti analogamente a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 L. 392/78 in materia di locazioni abitative, l'art. 40 della medesima legge riconosce ai conduttori di immobili adibiti ad attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori ( per esempio il negoziante che vende i suoi prodotti) il diritto di prelazione in caso di vendita, è escluso, oltre che nelle locazioni relative a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico, anche quando il conduttore svolge ATTIVITA' PROFESSIONALI o di carattere transitorio, nonchè quando si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici. Mi sembra proprio il tuo caso Sasisilu.