il tetto

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Professionista
Non voglio fare polemiche ma ribadisco quanto già postato ovvero i commercialisti e gli avvocati essendo professionisti non rientrano nelle categorie che hanno il diritto di prelazione , infatti analogamente a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 L. 392/78 in materia di locazioni abitative, l'art. 40 della medesima legge riconosce ai conduttori di immobili adibiti ad attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori ( per esempio il negoziante che vende i suoi prodotti) il diritto di prelazione in caso di vendita, è escluso, oltre che nelle locazioni relative a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico, anche quando il conduttore svolge ATTIVITA' PROFESSIONALI o di carattere transitorio, nonchè quando si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici. Mi sembra proprio il tuo caso Sasisilu.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
--Secondo la Suprema Corte, la prelazione spetta al conduttore solo a condizione che la sua attività all’interno del locale sia stata a diretto contatto con i consumatori. Diversamente, il locatore è libero di vendere a terzi senza doverlo comunicare al conduttore.
Nel caso in cui il locale venga concesso per “uso ufficio”, non spetta la prelazione salvo che sia stata svolta attività commerciale. Nel caso di commercialisti e avvocati direi che non spetta
SE invece nell'ufficio., per esempio- si progettavano e si vendevano software, potrebbe spettare nel qual caso se sorge contenzioso la parola spetta alla conciliazione-mediazione e poi in caso alla AG
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In materia locativa di immobili urbani, i diritti di prelazione e di riscatto (di cui agli artt. 38 e 39 l. n. 392/1978) spettano solamente se l'attività commerciale svolta avviene a stretto contratto con il pubblico e i consumatori. Tale circostanza costituisce imprescindibile presupposto processuale per l'ammissibilità delle corrispondenti azioni.
(Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civile, sentenza n. 9583/12; depositata il 12 giugno)
 

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