art. 2950 cod. Civ. :
Il diritto a percepire la provvigione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione dell'affare. Se entro tale termine non vengono messi in essere atti suscettibili di determinare l' interruzione della prescrizione, il diritto alla provvigione non potrà più essere fatto valere, in quanto estintosi definitivamente.
In base all'art. 2935 c.c. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
In caso di mediazione tipica la decorrenza del termine è ricondotto alla conclusione dell'affare tra le parti intermediate (art. 1755 c.c.) . Il termine, però, inizia a decorrere anche nel momento in cui è nota al mediatore la conclusione dell'affare.
Per tale motivo, se la conclusione del contratto gli fosse stata negata per qualsiasi motivo dalle parti, il termine inizierà a decorrere da quando effettivamente il mediatore ne è venuto a conoscenza ( Cass. Civ. 13 febbraio 2002, n°2071).