Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Tutti i condomini sono comproprietari delle aree condominiali.

Il diritto su tali aree spettante a ciascuno è proporzionale al valore del piano o della porzione di piano di cui è proprietario.

Nella gran parte dei casi la determinazione di tale quota di comproprietà si calcola in base alla tabella millesimale, cioè al numero di millesimi attribuiti a ciascun piano o porzione di piano (appartamenti, cantine, box) in rapporto a parametri quali l'estensione volumetrica, il piano, l'esposizione, etc.

Il diritto di comproprietà di ciascun condomino comprende il diritto di usare e di godere delle parti comuni, con i limiti tassativi di rispettarne la destinazione d'uso (es. un cortile condominiale non può essere adibito a parcheggio a meno che non sia l'assemblea, con le maggioranze prescritte dalla legge, a deciderlo) di non impedire o anche solo comprimere l'eguale diritto d'uso e il godimento spettante agli altri.

I condomini non possono in alcun modo rinunciare ai propri diritti sulle aree comuni, né sottrarsi al relativo obbligo di contribuire alle spese necessarie per la loro manutenzione.

Del pari, essi non possono nemmeno procedere di comune accordo alla divisione dei beni in comunione. L'art. 1119 c.c., infatti, ammette la divisione solo per quelle parti dell'edificio il cui godimento possa essere reso più comodo per i condomini mediante il frazionamento.

Un'eventuale divisione disposta dai condomini malgrado tale divieto sarebbe completamente nulla, ossia destinata a non produrre alcun effetto giuridico. :applauso: :applauso: :applauso: :applauso:
 

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