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Dispositivo dell'art. 542 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO SECONDO - Delle successioniTitolo I - Disposizioni generali sulle successioniCapo X - Dei legittimariSezione I - Dei diritti riservati ai legittimari  (Brocardi)

(1)Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio(2), a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge(3).

Quando i figli(2) sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli(2), è effettuata in parti uguali [581].


La quota disponibile è quindi di 1/4 dell'asse ereditario.


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