A questo punto, dopo sì dotta esposizione alla quale tutti ci dovremmo inchinare,Posto quanto rinvenuto in merito ad una recente sentenza della Cassazione in tema di Stalking condominiale (fattispecie analoga) :
Il delitto di stalking è configurabile anche se le condotte persecutorie sono poste in essere nell'ambito dei rapporti condominiali.
“Integra il reato di stalking la molestia ripetuta nei confronti dei condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d'ansia. Ne consegue che vi è l'esistenza del cosiddetto stalking condominiale ogni qual volta un vicino di casa molestia un altro vicino, o altri vicini, con una serie di azioni volte a: ingenerare in loro un fondato timore per l'incolumità propria o di un familiare; costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini”.Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 in merito al reato di atti persecutori nel condominio.
I fatti di causa. Tizio querelava Caio in quanto, a causa della sua condotta, era stato costretto a mettere in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.
Sulla base di ciò, il Tribunale del riesame romano confermava la condanna di Caio della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso per cassazione.
Brevi cenni del reato di stalking. La norma in esame recita al primo comma che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Secondo la definizione fornita dalla scienza sociologica, più precisamente, lo “stalking” viene definito come il comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali, a mero titolo esemplificativo, telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero:
a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;
b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata;
c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking nel condominio. La realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell'area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esasperati da rancori pregressi e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie.
Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.
In questa sentenza l'imputato veniva condannato per il reato di stalking ai danni dell'intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d'ansia nell'eventualità di incontrare l'aggressore nel condominio, costringendole, conseguentemente a mutare le proprie abitudini di vita, conseguentemente realizzando, secondo il ragionamento della Corte di Legittimità il reato ex art. 612-bis cod. pen.
Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).
E così è stalking anche "insozzare quasi quotidianamente l'abitazione ed il cortile di proprietà del vicino gettandovi rifiuti di ogni genere", se con tale condotta gli si provoca "un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per l'incolumità, al punto da costringerlo a trasferirsi altrove per alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi": in tal senso la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna comminata proprio nei confronti di un soggetto che si era reso responsabile di questi atti, giustamente inquadrati appunto come persecutori tra condomini (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 39933 del 26/09/2013).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. I giudici di piazza Cavour, nella fattispecie in esame, hanno ritenuto provata la credibilità e l'esasperazione del querelante e sgombrando il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla presenza di "intenti calunniatori o contrasti economici".
Difatti, alla base delle ripetute querele vi era "una reale esasperazione" derivante dalle condotte del condomino indagato che avevano portato il vicino ad assumere tranquillanti, ad assentarsi dal lavoro, mettendo così in atto quel cambiamento delle abitudini di vita rivelatore dello stato di ansia idoneo a configurare il reato di stalking.
Sul punto in esame, a parere dei giudici, la condotta illecita è coerente con quanto già detto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata” (In tal senso Cass. Penale 14391/2012).
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Caio e per l'effetto ha confermato la pronuncia del Tribunale del Riesame e la condanna al reato di stalking.
chi è più temerario Dimarraz o quiproquo??? Potete anche sorvolare...tanto non interessa nessuno,
nè tantomeno la nostra postante che invece unendo la puntualissima disquisizione della Prof.ssa
Augusta con la mia modesta visione da uomo della strada, potrà trarne linfa per il suo dilemma
che ripeto si potrà risolvere solo con l'intervento di un legale. Prima però una raccomandata al
locatore sulla falsariga da me indicata non le costerà nulla. E Dimarraz che è partito lancia in resta,
non ha ancora capito che sono sempre per il compromesso e che minacciare il ricorso al legale
può spesso restare solo sulla carta. Anche l'eventuale successiva raccomandata dell'avvocato,
direttamente con diffida al molestatore, potrebbe ottenere un risultato. Che poi possa essere lite temeraria o meno lo deciderà in coscienza lo stesso avvocato. Certamente non tu e non qpq.