fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Leggo oggi su facebook, ad opera di condominioweb: l'amministratore di condominio non ha alcun potere di azione per i gravi difetti di costruzione negli appartamenti. Chi legge avverte un'ingenuità sconcertante in questa frase. L'amministratore di condominio ha potere di azione in ben altro! Nella separazione delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario, nell'escussione preventiva del debitore principale, ma in questi l'amministratore si eclissa, Mi chiedo da chi sia costituito questo "condominioweb" e che ci risparmi per favore frasi così profonde sul potere nullo dell'amministratore per difetti nella costruzione degli appartamenti.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Leggo oggi su facebook, ad opera di condominioweb: l'amministratore di condominio non ha alcun potere di azione per i gravi difetti di costruzione negli appartamenti. Chi legge avverte un'ingenuità sconcertante in questa frase. L'amministratore di condominio ha potere di azione in ben altro! Nella separazione delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario, nell'escussione preventiva del debitore principale, ma in questi l'amministratore si eclissa, Mi chiedo da chi sia costituito questo "condominioweb" e che ci risparmi per favore frasi così profonde sul potere nullo dell'amministratore per difetti nella costruzione degli appartamenti.
http://www.condominioweb.com/lammin...-per-i-gravi-difetti-negli-appartamenti.11217
 

fiorenza

Membro Attivo
Conduttore
Gradirei avere altrettanti approfondimenti, per quanto da me chiesto ripetutamente da anni, ignorato dal condominioweb, per cui ho aperto la presente discussione.
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
L'amministratore non può agire per la proprietà privata, può agire solo se il grave difetto presente nella singola U.I. interessa anche la parte condominiale- es.: infiltrazione da condotte condominiali che transitano nella proprietà privata.
 

cimart

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se il problema è la realizzazione di una cattiva coibentazione sui muri perimetrali, creando problemi di ponti termici, la cosa la deve affrontare il privato o volendo può intervenire anche il condominio?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Se i ponti termici riguardano la singola o le singole u.i. intervengono i privati, salvo che , ad esempio, il condominio abbia appaltato sull'edificio esistente un cappotto che si è rilevato successivamente non idoneo.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il ponte termico è connesso alla struttura in cemento armato utilizzato che solo di recente è stato superato con l'impiego di pannelli che la isolino, eliminandone gli effetti legati alla condensa.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Stavo leggendo
Leggo oggi su facebook, ad opera di condominioweb: l'amministratore di condominio non ha alcun potere di azione per i gravi difetti di costruzione negli appartamenti. Chi legge avverte un'ingenuità sconcertante in questa frase.
e ho capito che sicuramente si tratta di un vecchio edifici , e con ciò mi ricollego ai colleghi che mi hanno preceduto come interventi, (altrimenti non ci si porrebbe neanche la questione della responsabilità del condominio, ma direttamente del costruttore) da ciò deduco che abbia più di 10 anni l'edificio, e più di 10 anni fa non si usava l'isolamento per cui il problema del ponte termico non ce lo si poneva proprio.

Tutti gli edifici erano delle grandi superfici disperdenti da capo a piedi.

Dal 2006 in avanti le cose sono cambiate almeno qui.
 

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