Ho da poco posto questo problema in una discussione sull'anagrafe condominiale. Forse è meglio iniziare sul tema una nuova discussione. Se invece è già stato trattato, prego indicarmi in quale sezione.
Molti amministratori hanno chiesto i dati per il registro dell'anagrafe condominiale sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Personalmente mi sono rifiutata di compilare un modulo di questo tipo e ho inviato una semplice comunicazione, come la legge 220/2012 (art. 1130, comma 1.6) secondo me prevede.
Il problema per me è questo (espongo per come ho capito io le cose. Se non ho capito niente, ringrazio chi mi chiarirà le idee, d'altra parte sto chiedendo un aiuto in questo):
1. per il DPR 445 del 28.12.2000, art. 21, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non devono essere autenticate solo se prodotte a organi della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici (enti che erogano gas, acqua... ACI, Trenitalia...). Devono invece essere autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale... se viene presentata a soggetti privati quali le assicurazioni (o anche alle amministrazioni pubbliche, o ai gestori di servizi pubblici, al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici)
2. Gli amministratori però non richiedono l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione, ponendo in questo modo il povero dichiarante in situazione di illegittimità
3. Quindi, non solo senza la firma autenticata la dichiarazione sostitutiva è carta straccia, ma il povero dichiarante è nei guai
4. L'unica speranza, per chi ha firmato senza autentica, è che da qualche parte stia scritto che l'amministratore condominiale è un gestore di servizi pubblici. Io non l'ho trovato.
5. Che la questione abbia rilevanza anche penale l'ho trovato ribadito nel link che ci ha postato l'avv. Polidori a proposito dell'attestato di certificazione energetica (http://www.avvocatopolidoro.it/novità-sentenze/) . Nella prime note del Consiglio di Notariato si legge a pag 6: "...di elevare l'APE a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di assoggettare i tecnici redattori alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni...", "...deve escludersi che all’attestato si applichino invece le specifiche modalità per l’invio e la sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni...", "...In ogni caso, anche ove si ritenga necessario che la dichiarazione resa dal tecnico rispetti il formalismo delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, nessuna sanzione è prevista per il mancato rispetto di quel formalismo".
6. Cioè il problema di come si sottoscrive e si invia una dichiarazione sostitutiva esiste. Quindi, tornando al caso nostro: la mancanza della autentica della firma rischia di comportare sanzioni su chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva. In compenso se avesse fatto autenticare la firma e ci fosse stato un errore nei dati diventava passibile delle sanzioni penali previste per il caso delle false attestazioni.
7. Tutto questo mentre la lehhe 220/2012 chiede una banale comunicazioni dei dati
Sono io che esagero o il problema c'è???
Molti amministratori hanno chiesto i dati per il registro dell'anagrafe condominiale sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Personalmente mi sono rifiutata di compilare un modulo di questo tipo e ho inviato una semplice comunicazione, come la legge 220/2012 (art. 1130, comma 1.6) secondo me prevede.
Il problema per me è questo (espongo per come ho capito io le cose. Se non ho capito niente, ringrazio chi mi chiarirà le idee, d'altra parte sto chiedendo un aiuto in questo):
1. per il DPR 445 del 28.12.2000, art. 21, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non devono essere autenticate solo se prodotte a organi della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici (enti che erogano gas, acqua... ACI, Trenitalia...). Devono invece essere autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale... se viene presentata a soggetti privati quali le assicurazioni (o anche alle amministrazioni pubbliche, o ai gestori di servizi pubblici, al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici)
2. Gli amministratori però non richiedono l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione, ponendo in questo modo il povero dichiarante in situazione di illegittimità
3. Quindi, non solo senza la firma autenticata la dichiarazione sostitutiva è carta straccia, ma il povero dichiarante è nei guai
4. L'unica speranza, per chi ha firmato senza autentica, è che da qualche parte stia scritto che l'amministratore condominiale è un gestore di servizi pubblici. Io non l'ho trovato.
5. Che la questione abbia rilevanza anche penale l'ho trovato ribadito nel link che ci ha postato l'avv. Polidori a proposito dell'attestato di certificazione energetica (http://www.avvocatopolidoro.it/novità-sentenze/) . Nella prime note del Consiglio di Notariato si legge a pag 6: "...di elevare l'APE a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di assoggettare i tecnici redattori alle sanzioni penali previste per il caso di false attestazioni...", "...deve escludersi che all’attestato si applichino invece le specifiche modalità per l’invio e la sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni...", "...In ogni caso, anche ove si ritenga necessario che la dichiarazione resa dal tecnico rispetti il formalismo delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, nessuna sanzione è prevista per il mancato rispetto di quel formalismo".
6. Cioè il problema di come si sottoscrive e si invia una dichiarazione sostitutiva esiste. Quindi, tornando al caso nostro: la mancanza della autentica della firma rischia di comportare sanzioni su chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva. In compenso se avesse fatto autenticare la firma e ci fosse stato un errore nei dati diventava passibile delle sanzioni penali previste per il caso delle false attestazioni.
7. Tutto questo mentre la lehhe 220/2012 chiede una banale comunicazioni dei dati
Sono io che esagero o il problema c'è???