Avendo preso spunto da pubblicazioni in merito, ritengo abbastanza pertinente quanto di seguito riportato.
L'IVA agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sempre per interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (L. 191/09, art.2 c. 11). Il beneficio si applica anche per forniture di beni “significativi», ossia quelli utilizzabili anche in differenti cantieri (ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, climatizzazione, sanitari,…). Su essi il 10% si applica solo fino a raggiungere la metà del dell’intero costo, sul residuo l’IVA è al 20%. Esempio:
Costo totale = € 10.000 euro, di cui 4.000 per manodopera e 6.000 per sanitari. Sui 6.000 € di beni significativi, l'IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, ossia sulla differenza tra l'importo totale e il costo dei beni stessi (10.000-6.000 = 4.000). Sul residuo di 2.000 € l'IVA è al 20%.
Quindi per costo della manodopera NON inferiore al 50% dell’intero corrispettivo, TUTTA l’IVA è sempre al 10%. Bisogna fare queste differenziazioni e calcoli solo se il costo della manodopera dovesse essere inferiore la 50% dell'intero.
Nella manodopera sono comprese le forniture dei beni semilavorati quali tubazioni, piastrelle, malte, laterizi, guaine, pitture... insomma per tutti i beni non “finiti” o non significativi, in genere inutilizzabili per successive applicazioni o altrove.-