uva

Membro Storico
Proprietario Casa
salvo accordarsi col proprietario (se questi incautamente accettasse) per pagare e proseguire nella locazione.
Se l'inquilino non sana la morosità il contratto viene risolto dal giudice a seguito convalida dello sfratto, che diventa esecutivo.

Successivamente il locatore può tentare il recupero bonario del credito accordandosi col conduttore. Se e quando ci riesce, ciò non comporta la prosecuzione della locazione.
Per proseguire nella locazione occorre stipulare un nuovo contratto: cosa che nessun locatore farebbe con un soggetto già sfrattato per morosità!
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Per proseguire nella locazione occorre stipulare un nuovo contratto
Vero in parte, perchè il giudice convalida lo sfratto e (forse) l'annullamento del contratto ai fini civili dovrebbe essere implicito; mentre non annulla il contratto ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, che, quindi, non sa nulla e per lei il contratto resta valido, salvo che il locatore non invii il mod. RLI con la chiusura (anche se, nella dichiarazione dei redditi, dichiari di non aver percepito i canoni).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il giudice convalida lo sfratto e (forse) l'annullamento del contratto ai fini civili dovrebbe essere implicito
L'intimazione di sfratto per morosità rappresenta l’esercizio, in forme speciali, di un’azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente a un’azione di condanna del conduttore al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni e oneri non corrisposti.
Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l’istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell’originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione; così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità e in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l’istanza di rilascio dell’immobile oggetto del contratto.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ai fini fiscali
Certamente ai fini fiscali il locatore deve comunicare la risoluzione anticipata del contratto all'Agenzia delle Entrate, col mod. RLI.
La convalida dello sfratto gli permette di non dichiarare e non pagare le imposte sui canoni non incassati (in caso di locazioni abitative).
Se si dimentica, ciò non implica che il contratto venga riattivato ai fini civilistici.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
io non posso inviare una pec all Agenzia delle entrate, rappresentando che quello non paga ?
Non ha senso e non serve comunicare all'Agenzia delle Entrate la morosità del conduttore.
Se lui non paga devi rivolgerti ad un avvocato e iniziare la pratica di sfratto per morosità.
Quando il contratto verrà risolto (= chiuso) dal giudice con la convalida dello sfratto, dovrai comunicare la risoluzione anticipata all'Agenzia delle Entrate col mod, RLI.
Lo si può fare telematicamente con Fisconline: al servizio si accede con lo Spid.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
non posso inviare una pec all Agenzia delle entrate, rappresentando che quello non paga ?
Se lo scopo è quello di evitare di dover pagare le imposte sui canoni non percepiti, la legge prevede che
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
 

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