l' ingiunzione di sfratto , finalizzata allo scopo di poter disporre della casa per sottoporla a ristrutturazione
Occorre distinguere tra procedura di sfratto per morosità e disdetta del contratto di locazione da parte del locatore per impedirne il rinnovo.
Il presupposto dello sfratto è appunto la morosità dell'inquilino, indipendentemente dalla tua volontà di ristrutturare la casa. Se l'inquilino sana la morosità davanti al giudice il contratto non viene risolto e la locazione continua (ho riassunto quanto ha giustamente scritto
@Nemesis ).
Altre strade, per la disdetta ?
Sono quelle previste dalla legge 431/1998.
1) Al termine del secondo periodo (nel tuo caso alla scadenza del quinto anno) puoi evitare il rinnovo del contratto inviando la disdetta al conduttore senza necessità di alcuna motivazione. Devi osservare il preavviso di 6 mesi.
2) Invece al termine del triennio la tua disdetta (da comunicarsi col preavviso di 6 mesi) è possibile solo nei casi espressamente elencati nell'art. 3, c. 1 l. 431/1998.
Copio e incollo:
Art. 3.
Disdetta del contratto da parte del locatore
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Ti potrebbero interessare le motivazioni di cui alle lettere d) ed e) che ho sottolineato, nel caso siano le situazioni in cui si trova il tuo immobile.