chiacchia

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Anche se c'è un errore di battitura sembra di capire che ha fatto tutto l'idraulico pertanto bisognerebbe vedere se l'idraulico ha fatto le sue dichiarazioni come da prassi, ma poi perché è andata dal Caf per la dichiarazione dei redditi? e poi anche l'agenzia delle entrate ha detto che non può avere la detrazione senza spiegazioni? MAH! come vedi le regole e le leggi ci sono ma qui in Italia non si applicano ma si interpretano pertanto è tutto soggettivo.
 

Nautilus

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La normativa è quella riportata da Nemesis e non fa nessun riferimento al tipo di caldaia che è stata sostituita. Secondo le circolari dell'Agenzia delle Entrate l'intervento è soggetto all'IVA del 10%, manodopera compresa. Per beneficiare della detrazione al 50% la fattura va pagata con bonifico per detrazione fiscale, senza effettuare la ritenuta d'acconto (che viene detratta dalla banca). Il beneficiario della detrazione deve poi compilare l'apposito modello che trova sul sito dell' ENEA, sezione ristrutturazione edilizia. Occorrono alcuni dati reperibili facilmente dalla documentazione della caldaia o dal sito del produttore e per la caldaia sostituita è necessario indicare solo la potenza, non la classe energetica. Comunque la mancata comunicazione all'ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione, anche se alcuni CAF possono creare dei problemi nonostante ci sia un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate. Trattandosi di ristrutturazione si ha diritto anche al bonus mobili, cioè all'acquisto di mobili ed arredi con la detrazione del 50%. Si ha diritto invece alla detrazione fiscale del 65% per l'installazione di una caldaia a condensazione in classe A in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII. Il pagamento dev’essere effettuato con BONIFICO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. In questo caso non scatta il bonus mobili. Per impianti con potenza nominale del focolare <100 kW non è necessaria l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici, basta conservare la certificazione del produttore. Comunque tutta la normativa è facilmente reperibile in rete sul sito dell'Agenzia delle Entrate (guide).
 

Dimaraz

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In tal caso non puoi detrarla né con Ecobonus né con Bonus Ristrutturazioni...

Magari non con il primo...ma il secondo in realtà contempla anche la "manutenzione straordinaria".
Quindi nulla osta ad usufruire del bonus 50% per la sostituzione di una caldaia seppure la precedente già era del tipo a condensazione.


La normativa è quella riportata da Nemesis e non fa nessun riferimento al tipo di caldaia che è stata sostituita
Esatto.
L'unico vincolo è che la nuova risponda ai requisiti...della vecchia non si fa menzione se non perché sia "sostituzione" e non nuovo impianto dove prima non esisteva.
 

Nautilus

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non è stata considerata quindi non ha ottenuto le detrazioni fiscali. Ormai questo è il secondo anno e mia sorella c'ha messo una pietra sopra.
Se ha fatto tutto come previsto (bonifico parlante etc.) può anche cominciare a detrarre la spesa a partire dal 2° anno, o dal 3°, naturalmente rinunciando alle detrazioni non effettuate.
 

Biz Consulting

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Magari non con il primo...ma il secondo in realtà contempla anche la "manutenzione straordinaria".
Quindi nulla osta ad usufruire del bonus 50% per la sostituzione di una caldaia seppure la precedente già era del tipo a condensazione.

Trattandosi di ristrutturazione si ha diritto anche al bonus mobili, cioè all'acquisto di mobili ed arredi con la detrazione del 50%.

La "mera sostituzione" di una caldaia, come ho già spiegato in molte altre occasioni (un esempio su tutte è questa) è una manutenzione ordinaria.
Spesso, purtroppo, L'Agenzia delle Entrate indica come manutenzioni straordinarie degli interventi senza entrare nella specificità che possono assumere a seconda dei contesti e, soprattutto, senza tenere in considerazione la normativa tecnica che li regola (che entra nei dettagli dei relativi inquadramenti).

Ciò premesso, la sostituzione di una caldaia con una "analoga", senza nessun altro genere di opera connessa (e importante) su impianto di distribuzione e/o emissione è un intervento di ordinaria.
Per cui, la mera sostituzione del generatore può essere detratta con Bonus Ristrutturazioni solo ai sensi dall'art.16 bis, comma 1, lett. h del TUIR, certificando che produce un risparmio energetico effettivo.
In questo caso non dà neppure accesso al Bonus Mobili.

si è rivolta ad un idraulico che è abilitato a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti.

In merito alla questione della documentazione rilasciata dal termoidraulico, non si tratta di "idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia " (come richiesto dall'art.16 bis, comma 1, lett. h del TUIR per ottenere il Bonus Ristrutturazioni per questo tipo d'intervento).
Un idraulico, a meno che non sia anche un termotecnico e salvo che non gli venga chiesto espressamente, non ha le competenze per redigere una certificazione di risparmio energetico.
Lui è obbligato solo a consegnare il "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (cosiddetta "prima accensione"), che dichiara che i parametri del generatore rispettano i requisiti della normativa in materia di efficienza energetica e non fa alcun confronto con la situazione precedente.
È anch'esso un documento da conservare e mostrare in caso di verifiche, ma non dimostra il risparmio ottenuto.
 

Biz Consulting

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Professionista
Leggi bene quello che ho scritto sopra e capirai perché quella guida, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, è puramente indicativa e generica e va presa con le pinze.
Non è il Fisco che stabilisce cosa sia o meno agevolabile sotto l'aspetto puramente tecnico.
Esistono delle norme ben precise che non possono essere derogate, neppure da loro.
 

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