: La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
Della serie:
E' nato prima l'uovo o la gallina?
Perchè cercare significati diversi da quelli precisati nelle stesse citazioni:
5.1 Detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio
D.: La circolare n. 121 del 1998 precisa al punto 2.1 che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese e che, in tale ipotesi il titolo che legittima è costituito dall’essere un “familiare” convivente con il possessore intestatario dell’immobile.
Sul punto,
(1) la scrivente ritiene che, qualunque sia l’immobile su cui vengono effettuati i lavori che danno diritto alla detrazione, l’essere familiare convivente dell’eventuale proprietario o titolare di altro diritto reale, legittima l’utilizzazione del beneficio, con l’unica condizione che si tratti di soggetto che sostiene le spese.
In proposito si è a conoscenza che (2) altre Direzioni Regionali hanno reso interpretazioni diverse nel presupposto che il familiare convivente possa beneficiare della detrazione solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati sull’immobile utilizzato come abitazione principale sia del proprietario che dello stesso familiare convivente.
Alla luce di quanto sopra si chiede quale sia l’interpretazione più corretta.
R.: La detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori.
Da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione Finanziaria.
Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente,
(3) essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza.
Ho evidenziato i
3 passaggi cardine:
1-ipotesi/opinione di chi ha posto la domanda
2-ammissione della differente opinione espressa da altre Direzioni Regionali
3-risposta che solo apparentemente sembra dare ragione alla interpellante quando il significato è clone di quanto al punto 2: la detrazione spetta se l'immobile per il quale si richiede
è quello in cui si esplica la convivenza (quindi non importa se prima o seconda casa, non importa se a beneficio del proprietario o del convivente...ma deve essere quello in cui abitano.