I condizionatori a pompa di calore sono detraibili al 65% (l'aliquota anche per il 2018 resta quella degli scorsi anni) solo ed esclusivamente se sostituiscono o se integrano l’impianto di riscaldamento preesistente.
Per “integrazione”, in ambito tecnico, non si identifica la semplice "aggiunta" di un generatore ad un impianto già in funzione.
In tal caso, infatti, emissioni e consumi dei due impianti si sommano, indipendentemente dal'uso reale che se ne fa.
Questo è quanto richiesto quando si certifica la prestazione di un impianto di riscaldamento sia attraverso la redazione di un eventuale APE (Attestato Di Prestazione Energetica) sia per mezzo della Relazione tecnica ex Legge 10/91 (richiesta quando si effettuano interventi che comportino variazioni delle prestazioni energetiche di un edificio).
Per "integrazione", dunque, si intende la modifica/aggiunta dei generatori (o delle altre parti distributive o emissive) di un impianto "
con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore" (vedi
FAQ Enea n°20 -
art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 7 aprile 2008 e s.m.i.).
Il solo affiancamento, senza gestione unificata con la caldaia preesistente, non rientra nelle fattispecie agevolabili.
In linea generale, quindi, resterebbero ipoteticamente due potenziali strade per detrarre i condizionatori:
1- Inserirli nella detrazione 50%: se la loro installazione è connessa alle altre opere di ristrutturazione che si stanno eseguendo, non ci sono problemi. Ma, se la ristrutturazione è già sta chiusa, non è possible seguire questa strada.
2- Fruire del bonus arredi ed elettrodomestici (anch’esso pari al 50% della spesa sostenuta): ovviamente, se la manutenzione straordinaria/ristrutturazione è già stata chiusa nove anni fa, neppure questa strada è percorribile.