L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La deducibilità è consentita dall'anno di imposta 2013, per il quale, in via eccezionale, la deduzione è elevata al 30%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Con un'altra legge.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.