appunto4- Non è necessario che la convivenza si realizzi nell’immobile oggetto dei lavori.
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appunto4- Non è necessario che la convivenza si realizzi nell’immobile oggetto dei lavori.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per la ristrutturazione di una qualsiasi delle abitazioni in cui si esercita la convivenza.appunto
Poiché mi piace imparare e documentarmi, avrei in questo caso un'altra domanda. Ritengo che per documenti di prassi si intendano le circolari, le risoluzioni, provvedimenti della Agenzia delle Entrate.È ben specificato in documenti di prassi.
- Risoluzione del 12/06/2002 n. 184 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;Cioè?
Grazie mille,ho letto.- Risoluzione del 12/06/2002 n. 184 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;
- Circolare del 12/06/2002 n. 50 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, risposta 5.1;
- Circolare del 10/06/2004 n. 24 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, risposta 1.10.
Leggendo i commenti ho notato che, in merito a quali siano i requisiti che devono avere i familiari conviventi per beneficiare della detrazione, le idee sono un pò confuse.
@Nemesis ha spiegato perfettamente i concetti fondamentali.
Ma forse è meglio riassumere per avere un quadro completo e rispondere a tutti quelli che hanno espresso dubbi:
1- I familiari conviventi con i possessori/detentori degli immobili possono detrarre le spese se le hanno sostenute personalmente
2- I bonifici parlanti devono riportare il loro codice fiscale nello spazio riservato ai beneficiari della detrazione; non importa se essi pagano da un conto personale o da un conto comune o, addirittura, da un conto non intestato a loro ed appartenente ad un terzo
3- Non è necessario che la convivenza si realizzi tra il familiare che sosterrà le spese e tutti i titolari aventi diritto sull’immobile (proprietari/detentori). È sufficiente, infatti, che egli conviva anche solo con uno di loro, indipendentemente dalla quota di possesso/detenzione dell'immobile da questi posseduta
4- Non è necessario che la convivenza si realizzi nell’immobile oggetto dei lavori. L’importante è che esso sia uno degli alloggi dove la convivenza si esplica (abitazione principale o seconda casa non fa differenza)
5- Sono considerati “immobili dove la convivenza si esplica” solo quelli a completa disposizione del nucleo familiare, cioè non occupati da individui ad esso estranei. Ciò significa che, se al momento dell’inizio dei lavori l’alloggio risultasse ceduto a terzi a titolo oneroso o gratuito (in comodato, affittato, ecc.), il familiare convivente non potrebbe beneficare della detrazione. In questa situazione avrebbero diritto al bonus solo i proprietari, i detentori e/o i cessionari (affittuari, comodatari, ecc.) dell’immobile
Ciò premesso, nel caso di @Cinzia79, la prima cosa da capire è chi sta utilizzando ora questo immobile: se ci sta abitando la sorella in via esclusiva o se è affittato, suo marito non ha diritto a detrarre.
In caso contrario, qualora l'immobile risultasse vuoto (nè ceduto a terzi nè utilizzato in via esclusiva da nessuno dei proprietari), avrebbero diritto alla detrazione tutti i proprietari (le due sorelle) e i relativi familiari conviventi, in quanto esso sarebbe legalmente a disposizione di ciascun nucleo familiare senza vincoli.
Spero che ora sia tutto chiaro.
Grazie mille...sei molto esauriente.....ora mi chiedo però se io proprietaria tra un anno fitto l appartamento ristrutturato, mio marito perde le detraZioni ?( in quanto la norma parla di" Abitazione a disposiZione del nucleo familiare " non specificando se tale requisito debba permanere nel tempo e quindi.si riferisca solo ad immobili dove io una parte della anno possa viverci come ad esempio..case vacanze ...case in.montagna e non case che poi vengano date in fitto)Leggendo i commenti ho notato che, in merito a quali siano i requisiti che devono avere i familiari conviventi per beneficiare della detrazione, le idee sono un pò confuse.
@Nemesis ha spiegato perfettamente i concetti fondamentali.
Ma forse è meglio riassumere per avere un quadro completo e rispondere a tutti quelli che hanno espresso dubbi:
1- I familiari conviventi con i possessori/detentori degli immobili possono detrarre le spese se le hanno sostenute personalmente
2- I bonifici parlanti devono riportare il loro codice fiscale nello spazio riservato ai beneficiari della detrazione; non importa se essi pagano da un conto personale o da un conto comune o, addirittura, da un conto non intestato a loro ed appartenente ad un terzo
3- Non è necessario che la convivenza si realizzi tra il familiare che sosterrà le spese e tutti i titolari aventi diritto sull’immobile (proprietari/detentori). È sufficiente, infatti, che egli conviva anche solo con uno di loro, indipendentemente dalla quota di possesso/detenzione dell'immobile da questi posseduta
4- Non è necessario che la convivenza si realizzi nell’immobile oggetto dei lavori. L’importante è che esso sia uno degli alloggi dove la convivenza si esplica (abitazione principale o seconda casa non fa differenza)
5- Sono considerati “immobili dove la convivenza si esplica” solo quelli a completa disposizione del nucleo familiare, cioè non occupati da individui ad esso estranei. Ciò significa che, se al momento dell’inizio dei lavori l’alloggio risultasse ceduto a terzi a titolo oneroso o gratuito (in comodato, affittato, ecc.), il familiare convivente non potrebbe beneficare della detrazione. In questa situazione avrebbero diritto al bonus solo i proprietari, i detentori e/o i cessionari (affittuari, comodatari, ecc.) dell’immobile
Ciò premesso, nel caso di @Cinzia79, la prima cosa da capire è chi sta utilizzando ora questo immobile: se ci sta abitando la sorella in via esclusiva o se è affittato, suo marito non ha diritto a detrarre.
In caso contrario, qualora l'immobile risultasse vuoto (nè ceduto a terzi nè utilizzato in via esclusiva da nessuno dei proprietari), avrebbero diritto alla detrazione tutti i proprietari (le due sorelle) e i relativi familiari conviventi, in quanto esso sarebbe legalmente a disposizione di ciascun nucleo familiare senza vincoli.
Spero che ora sia tutto chiaro.
Grazie x la risposta...purtroppo la normativa e soggetta ad interpretazione ...i sindacati dicono che perderemmo le detraZioni mentre i calli center Agenzia delle Entrate dicono di noSecondo me se l'affitti perdi le detrazioni a meno che non intesti la casa anche a tuo marito .Potete fare anche 90 % a te ed il 10 % a tuo marito .
Estremizzando potete fare anche 99% a te e 1% a tuo marito .
Gratis per sempre!