Leggendo i commenti ho notato che, in merito a quali siano i requisiti che devono avere i familiari conviventi per beneficiare della detrazione, le idee sono un pò confuse.
@Nemesis ha spiegato perfettamente i concetti fondamentali.
Ma forse è meglio riassumere per avere un quadro completo e rispondere a tutti quelli che hanno espresso dubbi:
1- I familiari conviventi con i possessori/detentori degli immobili possono detrarre le spese se le hanno sostenute personalmente
2- I bonifici parlanti devono riportare il loro codice fiscale nello spazio riservato ai beneficiari della detrazione; non importa se essi pagano da un conto personale o da un conto comune o, addirittura, da un conto non intestato a loro ed appartenente ad un terzo
3- Non è necessario che la convivenza si realizzi tra il familiare che sosterrà le spese e tutti i titolari aventi diritto sull’immobile (proprietari/detentori). È sufficiente, infatti, che egli conviva anche solo con uno di loro, indipendentemente dalla quota di possesso/detenzione dell'immobile da questi posseduta
4- Non è necessario che la convivenza si realizzi nell’immobile oggetto dei lavori. L’importante è che esso sia uno degli alloggi dove la convivenza si esplica (abitazione principale o seconda casa non fa differenza)
5- Sono considerati “immobili dove la convivenza si esplica” solo quelli
a completa disposizione del nucleo familiare, cioè non occupati da individui ad esso estranei. Ciò significa che, se al momento dell’inizio dei lavori l’alloggio risultasse ceduto a terzi a titolo oneroso o gratuito (in comodato, affittato, ecc.), il familiare convivente non potrebbe beneficare della detrazione. In questa situazione avrebbero diritto al bonus solo i proprietari, i detentori e/o i cessionari (affittuari, comodatari, ecc.) dell’immobile
Ciò premesso, nel caso di
@Cinzia79, la prima cosa da capire è chi sta utilizzando ora questo immobile: se ci sta abitando la sorella in via esclusiva o se è affittato, suo marito non ha diritto a detrarre.
In caso contrario, qualora l'immobile risultasse vuoto (nè ceduto a terzi nè utilizzato in via esclusiva da nessuno dei proprietari), avrebbero diritto alla detrazione tutti i proprietari (le due sorelle) e i relativi familiari conviventi, in quanto esso sarebbe legalmente a disposizione di ciascun nucleo familiare senza vincoli.
Spero che ora sia tutto chiaro.