Nemesis

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Qui sembrerebbe che questa facoltà su0ia ammesa se la ristrutturazione riguarda solo la casa dove si esercita la convivenza
È necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto il titolare del diritto reale o di godimento e il familiare convivono.
Vale la medesima regola per una abitazione data in locazione?
Il requisito (tra gli altri) è quello sopra. Perché il familiare possa fruire della detrazione occorre la convivenza in quell'abitazione.
Se fosse concessa in locazione, ciò richiederebbe che il titolare del diritto reale o di godimento e il suo familiare dovrebbero convivervi (anche) con il conduttore.
 
Ultima modifica:

Franci63

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Proprietario Casa
Il requisito (tra gli altri) è quello sopra. Perché il familiare possa fruire della detrazione occorre la convivenza in quell'abitazione.
Dal sito dell'agenzia delle entrate,condizioni per richiedere le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia: "La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile"
Per me significa che il richiedente le detrazioni deve essere convivente con il possessore o detentore ,ma non è specificato che debbano convivere nella casa per la quale si richiedono le detrazioni.
 

basty

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Grazie della precisazione..
Ho un'altra domanda: in caso di comproprietà di tre, con quote 50, 25, 25, e spese sostenute da due, possono questi detrarre il 50 ciascuno?
 

magia2002

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Se hanno intenzione di affittarlo puo' essere conveniente intestare l' appartamento anche al marito . Dopo il frazionamento ogni erede sara' proprietario al 100 % del nuovo miniappartamento .
@Cinzia79 puo' cointestare il suo appartamento con il marito ed a quel punto lo possono anche affittare ed usufruire delle detrazioni perche' colui che chiede le detrazioni ha titolo come proprietario . Se invece diventa la loro abitazione principale puo' rimanere intestato al 100% a @Cinzia79 ed il marito gode delle detrazioni perche' marito convivente in quell' unita' abitativa.
 

magia2002

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@Cinzia79 dovresti darci dei dati per poterti fornire dei consigli sul tuo caso specifico.
1) sei sposata in separazione dei beni ?
2) avete gia' una casa di vostra proprieta' oppure al 100 % di tuo marito ?
3)L'appartamento che hai ereditato e' ubicato nello stesso conune della tua residenza?
4) l'appartamento che state frazionando che destinazione avra'( affitto -abitazione principale- seconda casa ecc).
 

Biz Consulting

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Leggendo i commenti ho notato che, in merito a quali siano i requisiti che devono avere i familiari conviventi per beneficiare della detrazione, le idee sono un pò confuse.
@Nemesis ha spiegato perfettamente i concetti fondamentali.
Ma forse è meglio riassumere per avere un quadro completo e rispondere a tutti quelli che hanno espresso dubbi:

1- I familiari conviventi con i possessori/detentori degli immobili possono detrarre le spese se le hanno sostenute personalmente
2- I bonifici parlanti devono riportare il loro codice fiscale nello spazio riservato ai beneficiari della detrazione; non importa se essi pagano da un conto personale o da un conto comune o, addirittura, da un conto non intestato a loro ed appartenente ad un terzo
3- Non è necessario che la convivenza si realizzi tra il familiare che sosterrà le spese e tutti i titolari aventi diritto sull’immobile (proprietari/detentori). È sufficiente, infatti, che egli conviva anche solo con uno di loro, indipendentemente dalla quota di possesso/detenzione dell'immobile da questi posseduta
4- Non è necessario che la convivenza si realizzi nell’immobile oggetto dei lavori. L’importante è che esso sia uno degli alloggi dove la convivenza si esplica (abitazione principale o seconda casa non fa differenza)
5- Sono considerati “immobili dove la convivenza si esplica” solo quelli a completa disposizione del nucleo familiare, cioè non occupati da individui ad esso estranei. Ciò significa che, se al momento dell’inizio dei lavori l’alloggio risultasse ceduto a terzi a titolo oneroso o gratuito (in comodato, affittato, ecc.), il familiare convivente non potrebbe beneficare della detrazione. In questa situazione avrebbero diritto al bonus solo i proprietari, i detentori e/o i cessionari (affittuari, comodatari, ecc.) dell’immobile

Ciò premesso, nel caso di @Cinzia79, la prima cosa da capire è chi sta utilizzando ora questo immobile: se ci sta abitando la sorella in via esclusiva o se è affittato, suo marito non ha diritto a detrarre.
In caso contrario, qualora l'immobile risultasse vuoto (nè ceduto a terzi nè utilizzato in via esclusiva da nessuno dei proprietari), avrebbero diritto alla detrazione tutti i proprietari (le due sorelle) e i relativi familiari conviventi, in quanto esso sarebbe legalmente a disposizione di ciascun nucleo familiare senza vincoli.

Spero che ora sia tutto chiaro.
 

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