arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ti chiedono SOLO copia fattura e copia bonifico. Questo e' richiesto per accertare che tu hai pagato. Non si richiede altro. Tu dai copia fattura e copia bonifico. Non arzigogoliamo proprio noi.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Articolo 1134 c.c. La cassazione Sentenza 4330 del marzo 2013 ha sentenziato che il rimborso da parte degli altri condomini si ha quando si puo' provare senza ombra di dubbio il carattere di urgenza. Ripeto, tu hai fatto i lavori. Tu hai bonificato. Tu detrai.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Mille grazie.
Ma si tratta di locali commerciali ,magazzini,cantine seminterrate con fondazioni edifici.
La mia preoccupazione e'se contestanono la categoria catastale degki immobili nei quali sono stati eseguiti lavori su parti comuni di mia sponte,ed in assenza di condominio.
E'ovvio che al pianterreno escono tutte le magagne delle servitu conglobate nelle mura portanti dell edificio.
Segue che sono tutti interventi di risanamento su mura portanti.
Ma che gli scrivo agli accertatori che vedono ste categorie catastali C,B e non A come sono abituati a vedere.
E questo oltre che le fatture e i bonifici per ristrutturazione in regola NON sono intestati a un condominio(impossibile da creare )
L Agenzia delle Entrate si aspetta una motivazione concisa che rimanda ad articoli di legge.
In questo caso ripeto mi manca l art.di legge che impone al comproprietario di agire in proprio ed a proprie spese ma nell interesse comune,in deroga alle delibere assembleari,etc....
Grazie
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
L'articolo te lo ho postato prima. Articolo 1134. Rimanda all'articolo 1110.[DOUBLEPOST=1402222473,1402222266][/DOUBLEPOST]In ogni caso, ripeto ancora, ognuno può detrarsi i lavori di ristrutturazione edile se pagati con bonifico specificando la causale: ristrutturazione edilizia. Non hai nulla da temere.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
L'appiglio è che non ce ne è bisogno. Tu hai fatto i lavori, tu hai bonificato. tu ti prendi i benefici delle detrazioni. la parte comune è anche tua. Non c'è bisogno di codice fiscale non essendoci amministratore.
Sbagli!
Leggi quanto estratto dalla circolare che ho riportato sopra.
In presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non
superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220
del 2012 all’articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini),
risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta
eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la
nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di
apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento
di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di
ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il CODICE FISCALE ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso
.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Bene ricapitolando:
-art.1134 in assenza di condominio le spese sostenute dal comproprietario sono rimborsabili dagli altri SOLO se hanno carattere d'urgenza
-il bonifico per il pagamento dei lavori per ristrutturazione edilizia può essere fatto anche da un comproprietario,ma deve essere scritto nel onifico il codice fiscale del esecutore del bonifico e il codice fiscale del condominio
-la fattura relativa ai lavori di manutenzione straordinaria deve essere fatta dall'impresa al condominio,o comunque al comproprietario committente,indicando anche il codice fiscale del condominio.

TUTTO gira INTORNO a sto C.F. condominiale.

Bene ma uniteralmente un comproprietario NON può chiedere sto C.F. all'agenzia del territorio,senza il consenso dei comproprietari
Se questi NON vogliono,e la legge NON li obbliga,il compropritario si deve arrendere e NON detrarre i lavori che si è sobbarcato nell'interesse comune,perchè l'Agenzia delle Entrate NON ha pensato ad una casistica MOLTO comune.
Ma chi in ITALIA va a fare un condominio SE NON OBBLIGATORIO?
Anche la semplice richiesta di un C.F. condominiale..........una rogna....
Figuriamoci le tabelle millesimali.........
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma guarda te che sei riuscita a produrre: una circolare di fine maggio di quest'anno. Va bene: sei brava. A questo punto le osé si complicano. Il codice fiscale e' facile ad avere, sono le fatture e la divisione per millesimi che contrasta con il concetto di proprietà. Perché se il lavoro andava fatto, ed abbiamo anche dalla nostra l'urgenza sancita dagli articoli di legge, il nostro amico non potrebbe quantomeno detrarsi la somma spesa, ma solo il suo millesimo. Qualcosa non quadra. Prima a me risultava che quando non era obbligatorio avere un amministratore e codice fiscale. Si potevano dare i lavori sulle parti comuni pagando ognuno, o solo uno, la propria parte con bonifico e fattura ed il problema era risolto. Questa ulteriore difficoltà credo proprio sia una strategia dell'ultima ora per imbrogliare le carte.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Eppure con la risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate 264 del 25 giugno del 2008 fissava specificatamente che ogni condomino, in assenza di amministratore poteva bonificare per conto proprio le spese condominiali e poter quindi usufruire della detrazione per quanto riguarda i propri millesimi. Che si fa a questo punto? Una disposizione caccia via l'altra?
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Propongo:
-dato che la circolare 11/E del 21 Maggio 2014 non può essere retroattiva su fatture emesse nel 2013 e 2012,rimane la 264 del 25 Giugno 2008.
Poi per le fatture/bonifici susseguenti il 21 Maggio 2014,vale la nuova risoluzione.
Ci siamo?
 

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