Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Per errore ho eseguito dal mio c/c il bonifico per risparmio energetico riguardante un immobile di cui è proprietaria mia moglie (che usufruirà della detrazione nel suo 730 del prossimo anno). Qualcuno sa dirmi se l'errore è sanabile ed in che modo?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è considerato un errore.
Non ricordo se sia sufficiente annotarlo sulla fattura per eventuali controlli
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
un immobile di cui è proprietaria mia moglie
Non è chiaro se nel bonifico parlante hai indicato il codice fiscale di tua moglie in quanto beneficiaria della detrazione.

Trovi la risposta alla tua domanda nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24/04/2015 (pag. 11)
Si riferisce al bonus ristrutturazioni, ma penso che per analogia valga anche in caso di bonus per risparmio energetico.
 

Allegati

  • 17 E 2015.pdf
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Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Non è chiaro se nel bonifico parlante hai indicato il codice fiscale di tua moglie
Grazie Uva, cortese e puntuale come sempre. Ho visto la circolare e tirato un sospiro di sollievo: il bonifico parlante è stato compilato correttamente col c.f. di mia moglie quale beneficiaria della detrazione, quindi, in base alla circolare, dovrebbe essere tutto a posto. Buon fine settimana.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Brava uva, avevo dimenticato di precisare che doveva essere corretto il cF del beneficiario: lo avevo dato per scontato. Fortunatamente era così
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
tirato un sospiro di sollievo
Infatti penso che puoi stare tranquillo.

Aggiungo però che esistono interpretazioni più restrittive (secondo me eccessivamente restrittive!) come la seguente:
“l’ordinante del bonifico” può essere un soggetto diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale “quale beneficiario della detrazione” (circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, paragrafo 3.1),ma si ritiene che ciò sia possibile solo se il conto corrente dell’ordinante è cointestato con il beneficiario del bonus. Solo in questa maniera, infatti, si ha un minimo di prova che le spese sono “sostenute ed effettivamente rimaste a carico” del soggetto terzo (articolo 16-bis, comma 1, Tuir).

L'ho letto su questo articolo del Sole (risposta alla prima domanda, che riguarda il bonus mobili):
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Infatti penso che puoi stare tranquillo.
Ero preoccupato perchè il mio vicino di casa avrebbe commesso il mio stesso "errore" con sua moglie e il suo commercialista (io non ho commercialista) gli avrebbe parlato di una disposizione del 2019 che considererebbe errore SANZIONABILE (con perdita della detrazione) il fatto che il titolare del c/c non corrisponda al beneficiario della detrazione: è lui che, parlandomene, mi ha messo questa preoccupazione, visto che anch'io avrei commesso lo stesso "errore"
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
@uva no ha tutti i torti citando la risposta degli esperti de Il Sole 24 Ore. A un nostro cliente è capitato un errore analogo e, ovviamente, alla luce della risposta non proprio esaustiva fornita dalla circolare 17/E del 2015, abbiamo chiesto informazioni più dettagliate all'Agenzia delle Entrate (call center).
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
Scusa @uva, ma mi è partito l'invio senza volerlo e non avevo terminato di scrivere la risposta...
Un nostro cliente ha commesso un errore analogo: l'unico intestatario dell'immobile era la moglie, i due erano in regime di separazione dei beni e i pagamenti delle spese erano stati fatti tutti con bonifici partiti dal conto corrente di cui lui era il solo intestatario, indicando come beneficiaria del bonus la moglie.

C'erano poi un'altra serie di condizioni che non permettevano una soluzione alternativa al problema:
1- tutte le fatture erano intestate alla moglie
2- l'immobile era affittato a terzi (quindi non a disposizione del nucleo famigliare), per cui, anche volendo, il marito non poteva detrare in qualità di famigliare convivente
3- il marito non voleva comunque farsi carico neppure parzialmente della detrazione

Ciò premesso, abbiamo chiesto lumi all'Agenzia delle Entrate e abbiamo ottenuto il parere che avevamo previsto.
In sostanza, ci hanno detto che il fatto che i pagamenti relativi ai Bonus Casa debbano obbligatoriamente essere fatti con mezzi tracciabili serve anche a dimostrare oggettivamente che le spese sono state “sostenute ed effettivamente rimaste a carico” del soggetto beneficiario (articolo 16-bis, comma 1, Tuir) ed evitare così truffe.
Altrimenti chiunque potrebbe pagare per conto di terzi per consentirne (indebitamente) l'accesso ai bonus, qualora questi ultimi non possano realmente sostenere le spese detraibili.
Di conseguenza, fermo restando che l'ordinante del bonifico può essere diverso dal beneficiario della detrazione, deve comunque esserci una dimostrazione che il denaro usato per il pagamento appartenga lecitamente a quest'ultimo.

Di solito l'ordinante non coincide col beneficiario del bonus quando si usa :
- un conto cointestato e il bonifico è stato effettuato dall'intestario che non vuole/può beneficiare dell'agevolazione
- un conto corrente di terzi perchè non se ne possiede uno proprio
Nel primo caso nessun problema, in quanto è palese che il denaro sul conto appartenga ad entrambi i soggetti.
Nel secondo, invece, è necessaria la dimostrazione che il passaggio di denaro tra il beneficiario della detrazione e il titolare del conto è avvenuto in modo lecito e legale: questa è la soluzione che ci ha fornto l'Agenzia delle Entrate.
In caso contrario, il bonus potrebbe essere soggetto a contestazioni.
In merito a come effettuare uno scambio di denaro in modo legale non mi dilungo e vi consiglio leggere questo post.
Morale della favola: abbiamo seguito la suddetta indicazione e fatto regolarizzare il trasferimento di denaro tra il nostro cliente e la moglie.
 

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