Ezequiel

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera, l'anno scorso, ho effettuato un bonifico "parlante" per la sostituzione di una caldaia che, per motivi indipendenti dalla mia volontà, non si è realizzata. Pensate che sia ancora utilizzabile, eseguendo i lavori oggi, ovviamente con la stessa impresa? Grazie.
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
@Ezequiel puoi tranquillamente accedere al bonus.
Infatti, i percorsi fiscale e tecnico dell'agevolazione procedono su binari temporali a sè stanti: le spese possono essere pagate anche in un anno diverso dalla realizzazione dell'intervento e, comunque, si possono portare in detrazione a partire dall'anno successivo al loro saldo, indipendentemente dalla chiusura delle opere.
Al termine di queste ultime, si dovrà semplicemente conservare la documentazione tecnica ad esse correlata (con particolare riguardo a quella di collaudo) e provvedere ad eventuali obblighi di legge legati alla richiesta del bonus.
Nel caso della caldaia, ad esempio, bisognerà inviare la comunicazione all'Enea (sia nel caso di Bonus Recupero Edilizio che dell'Ecobonus).
Ovviamente ferma restando la compatibilità dei requisiti tecnici dell'impianto installato a quanto richiesto dalla normativa tecnica che regola le due agevolazioni fiscali.
 
U

User_29045

Ospite
Nel caso della caldaia, ad esempio, bisognerà inviare la comunicazione all'Enea (sia nel caso di Bonus Recupero Edilizio che dell'Ecobonus).

E qui aggiungo una curiosità. Seppure la comunicazione ENEA sia obbligatoria, non inviarla non implica la decadenza dal bonus.

RISOLUZIONE N. 46/E dell'Agenzia delle Entrate (che allego).
 

Allegati

  • NO SANZIONE SE NON SI MANDA DICHIARAZIONE ENEA OBBLIGATORIA - RISOLUZIONE46.pdf
    69,9 KB · Visite: 30
U

User_29045

Ospite
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto,
conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la
mancata o tardiva trasmissione delle informazioni
di cui al citato art. 16, comma 2-
bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle

detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.
 

Biz Consulting

Membro Attivo
Professionista
In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto,
conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la
mancata o tardiva trasmissione delle informazioni
di cui al citato art. 16, comma 2-
bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle

detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.
Tengo a precisare che la risoluzione 46/e dell'Agenzia delle Entrate si riferisce esclusivamente alla comunicazione richiesta per il Bonus Recupero Edilizio (che ha solo valenza di monitoraggio degli interventi) e non per l'Ecobonus (che ha valenza tecnica).
In merito a quest'ultimo, l'invio mancato o tardivo (che è sanabile col ravvedimento in bonis solo in tempistiche definite) prevede sanzioni.
 

Ezequiel

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio tutti per le sollecite risposte ma il mio quesito era: Il bonifico fatto nel 2018 rimane valido, ai fini fiscali, se l'intervento relativo viene rimandato al 2019? Grazie.
 
U

User_29045

Ospite

Ezequiel

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nulla, semplicemente mi era sfuggita la prima risposta! Evidentemente debbo farmi vedere da uno bravo!! Chiedo scusa, grazie a tutti.
 

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