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DOMANDA
Sto acquistando un box pertinenziale all'abitazione. In realtà, io risulterò intestataria dell'immobile, che però sarà pagato di fatto da mio marito, di cui sono fiscalmente a carico. Avrà lui diritto alla detrazione fiscale del 36% in sede di dichiarazione dei redditi, anche se non sarà intestatario del box? E se all'interno di casa nostra dovessimo fare lavori di ristrutturazione e interventi volti al risparmio energetico, come potremmo suddividere tra noi le agevolazioni del 36%
e del 55 per cento?
T. S. – GROSSETO
RISPOSTA
Sin dalla istituzione dei due bonus del 36 e del 55%, particolare attenzione è stata data alla suddivisione degli importi detraibili nell'ipotesi di concorrenza alle spese di più comproprietari o familiari conviventi, in modo da programmare i benefici anche in relazione ai rispettivi redditi IRPEF.
L'importo complessivamente detraibile ammonta, anche sulla base delle ultime disposizioni in materia, a una cifra massima di 48.000 euro riferita al singolo intervento sull'unità immobiliare (e non più con riferimento a ciascun comproprietario o familiare convivente che concorre alla spesa) o all'acquisto di un box pertinenziale, ai fini del 36%, e, per quanto riguarda invece il 55%, a un importo massimo che dipende dalla tipologia di intervento (per esempio, 60.000 euro per infissi e "cappotto" dell'edificio, 30.000 euro per l'impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione). Il beneficio consiste in una detrazione dall'IRPEF dovuta dal contribuente/beneficiario, per cui ciascun soggetto ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante (1/10 dell'ammontare complessivo) nei limiti dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in questione. L'importo della quota di detrazione spettante, non fruito in uno degli anni perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso periodo d'imposta, non può essere cumulato con la quota relativa a un altro periodo d'imposta, non può essere portato in diminuzione dall'imposta dovuta per l'anno successivo e non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97.
Caso per caso
Ma cosa succede, in caso di appartamento cointestato tra i coniugi quando uno solo vuole beneficiare della detrazione? E se l'appartamento o il box sono di proprietà di un coniuge ma si vuole che sia l'altro a beneficiarne?
Nell'ipotesi di comproprietà dell'unità immobiliare tra coniugi, ciascuno dei proprietari ha diritto a calcolare l'agevolazione spettante in relazione alle spese direttamente sostenute. Ciò implica che la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso se, dai documenti di spesa (fatture e bonifici), risulti una diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell'agevolazione (per esempio, 70% al marito e 30% alla moglie a fronte di una comproprietà al 50%). Questo vuol dire, tra l'altro, che se le spese sono sostenute da uno solo dei due coniugi comproprietari, la detrazione può competere interamente a quest'ultimo, sempreché le fatture e i bonifici di pagamento siano a lui direttamente intestati.
Invece, nell'ipotesi in cui il fabbricato è di esclusiva proprietà di uno solo dei coniugi, l'altro può fruire della detrazione, non come comproprietario, ma in qualità di familiare convivente. In particolare, alcune aperture a una interpretazione meno rigorosa sulla materia sono venute dalla stessa agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 13 maggio 2011. Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione, sostenute da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile, in cui fattura e bonifico di pagamento risultano intestati a un solo di questi, la detrazione IRPEF del 36% è stata riconosciuta anche al soggetto che non risulti indicato nei documenti citati, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta
Il caso specifico preso in esame dall'agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che, insieme con il coniuge, aveva sostenuto spese per lavori di ristrutturazione della propria abitazione, il cui nominativo, però, non era stato annotato in nessuno dei predetti documenti (né fatture né bonifici). Con il rinvio a precedenti chiarimenti su detrazioni IRPEF del 36% (risoluzione 353/ E/ 2008) e del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (circolare 34/E/2008), viene chiarito che, tenuto conto che la ratio normativa è quella di riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione sia stata sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto non indicato nei documenti, se nella fattura è annotata la percentuale di spesa che ha sostenuto.
Orientamenti superati
Tale precisazione supera di fatto i precedenti orientamenti della stessa Agenzia, la quale aveva affermato (circolare 15/E/2005) che, nel caso in cui tutti gli adempimenti, compreso il bonifico, fossero stati effettuati a nome di un contribuente, mentre le fatture riportassero anche il nominativo del coniuge a carico dello stesso, la detrazione poteva riconoscersi, anche per intero, al soggetto che non avesse provveduto agli adempimenti richiesti, purché il suo nome comparisse, sin dal momento dell'emissione, nella fattura dell'impresa esecutrice degli interventi. Viceversa, ora è sufficiente la mera annotazione in fattura (anche successiva all'emissione di quest'ultima).
Il box
L'Agenzia giunge a conclusioni similari anche con riferimento all'acquisto, da parte di due coniugi, di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il 50% ciascuno e pagato tramite bonifico bancario cointestato. In tal caso, la detrazione IRPEF del 36% può essere riconosciuta per intero anche a uno dei due, a condizione che questi abbia effettivamente sostenuto la spesa e ciò trovi corrispondenza dall'intestazione al 100% della fattura o dalla annotazione nella stessa, inserita anche successivamente all'emissione, della percentuale della spesa sostenuta.
Una fattispecie particolare, poi, è considerata dalla circolare 15/E del 20 aprile 2005, che ha riconosciuto il diritto al 36% nell'ipotesi di costruzione o acquisto di box, di nuova costruzione e ceduto da impresa costruttrice, pertinenziale all'abitazione di proprietà del coniuge convivente, fiscalmente a carico. In tal caso, la detrazione può essere attribuita anche interamente al coniuge non proprietario dell'immobile, purché lo stesso risulti convivente prima dell'acquisto. Ovviamente, gli adempimenti devono essere eseguiti a suo nome (pagamenti con bonifici bancari o postali in corrispondenza delle fatture a lui intestate).