Merito il rimprovero. Mi ha tratto in inganno - fornendomi l'erronea convinzione della effettuabilità dei bonifici fiscale tramite il mio conto on-line - la risoluzione 353/E 07.10.2008 dell'A.d.E., la quale diceva che i bonifici on-line erano ammessi, a condizione di integrare gli eventuali dati mancanti attraverso la loro comunicazione alla propria banca; cosa letta e riletta, ance recentemente, sul Sole 24 Ore, senza alcun riferimento a quel misterioso codice ABI "ZX". Ma ma questa risoluzione è precedente al D.L. 78/2010, che all'art. 25 ha stabilito l'obbligo della ritenuta. Come argomentavo, l'A.d.E. nella sua ultima risoluzione fa valere lo schema:
Diritto alla detrazione => correttezza del bonifico ai sensi del D.M. 41/1998 => applicabilità della ritenuta da parte della banca del beneficiario.
I miei bonifici sono tali che dalla loro causale non risulta l'obbligo della ritenuta, sì che non rispettano il dettato dell'art. 1, co. 3 del D.M. 41 del 18 febbraio emanato dal Ministero delle Finanze - questo è ciò che argomenterebbe l'A.d.E.
Accordarsi con le due imprese? E' una parola. Rivolgersi alle Poste? Al call center mi hanno già detto che il bonifico "non è annullabile". Mi vien quasi voglia di rinunciare, dopo il versamento di sangue, ehm, IMU, alla detrazione, per proteggere la mia incolumità psicologica
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