Salve a tutti. Con risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 [ http://snipurl.com/23wszjm ], l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'incompletezza dei dati del bonifico (riferimento normativo, codice fiscale ordinante, codice fiscale beneficiario etc.) la quale pregiudichi la possibilità, per la banca del beneficiario, di operare la ritenuta del 4%, implica la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione fiscale.
Ora, ho recentemente disposto due bonifici on line per opere di manutenzione straordinaria, allo scopo di avvalermi il prossimo anno della detrazione del 36%. Ho indicato i dati necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta e dell'esercizio del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, nel campo destinato alle comunicazioni al beneficiario, non essendo com'è noto disponibili, nel form predisposto per i bonifici on line, altri campi (quale quello denominato "note" esistente nel modello cartaceo dei bonifici eseguiti allo sportello fisico).
Vi domando: l'indicazione di tali dati nelle comunicazioni al beneficiario fa sì che il pagamento da me effettuato sia stato <<disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato>>, come pretende l'art. 1, comma 3 del D.M. 41 del 18.02.1998?
Se così non fosse, la conseguenza logica sarebbe che i bonifici on line, che erano stati precedentemente ammessi dalla Agenzia delle Entrate quale strumento di pagamento per avvalersi della agevolazione fiscale del 36% e del 55% (a patto che il contribuente avesse poi rimediato all'incompletezza del bonifico comunicando alla propria banca i dati omessi), sarebbe di fatto tagliati fuori.
Grazie a chi vorrà rispondere.
Ora, ho recentemente disposto due bonifici on line per opere di manutenzione straordinaria, allo scopo di avvalermi il prossimo anno della detrazione del 36%. Ho indicato i dati necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta e dell'esercizio del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, nel campo destinato alle comunicazioni al beneficiario, non essendo com'è noto disponibili, nel form predisposto per i bonifici on line, altri campi (quale quello denominato "note" esistente nel modello cartaceo dei bonifici eseguiti allo sportello fisico).
Vi domando: l'indicazione di tali dati nelle comunicazioni al beneficiario fa sì che il pagamento da me effettuato sia stato <<disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato>>, come pretende l'art. 1, comma 3 del D.M. 41 del 18.02.1998?
Se così non fosse, la conseguenza logica sarebbe che i bonifici on line, che erano stati precedentemente ammessi dalla Agenzia delle Entrate quale strumento di pagamento per avvalersi della agevolazione fiscale del 36% e del 55% (a patto che il contribuente avesse poi rimediato all'incompletezza del bonifico comunicando alla propria banca i dati omessi), sarebbe di fatto tagliati fuori.
Grazie a chi vorrà rispondere.